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Riflessi fiscali del contributo imprese “energivore”

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Un cliente Ci ha chiesto quale sia il corretto trattamento contabile e fiscale di un contributo ricevuto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

In particolare il cliente ha presentato nel 2014 una dichiarazione alla CSEA necessaria per l’iscrizione nell’elenco delle imprese “energivore” e per ricevere un contributo parametrato ai consumi di energia rilevati nel 2013.

Tale contributo tuttavia non è stato immediatamente erogato dalla CSEA, in quanto risultava necessario il preventivo nulla osta da parte della Commissione Europea per attestare la conformità dello stesso alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

A seguito del parere positivo ricevuto dall‘Unione Europea, avvenuto nel corso del mese di novembre 2016, in merito al riconoscimento delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo energetico, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con propria delibera 677/2016/R/EEL ha dato mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) di procedere con la massima urgenza al riconoscimento dei contributi in precedenza descritti.

Il cliente non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del CSEA mediante la quale gli veniva attribuito questo contributo; il cliente ha semplicemente ricevuto a gennaio 2017 un accredito in conto corrente di un importo a titolo di “CSEA conto copertura agevolazioni”.

In via preliminare evidenziamo che la nozione di impresa energivora è da ultimo contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013, attuativo dell’art. 39 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, sulla base della quale le imprese energivore vengono individuate in base al soddisfacimento di determinati parametri.

In particolare le aziende con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato hanno diritto ad agevolazioni sulle accise.

Inoltre è pari al 2% il c.d. indice di intensità elettrica, ossia il rapporto tra costi dell’elettricità e fatturato, oltre il quale le aziende possono godere di sgravi sugli oneri di sistema in bolletta; più alto sarà questo rapporto maggiori saranno le agevolazioni. Rispetto alla normativa precedente, resta inoltre valida la soglia di 2,4 GWh (gigawattora) annui di volumi consumati, al di sotto della quale le imprese non avranno diritto agli sgravi.

Si ritiene che l’agevolazione concessa alle imprese energivore possa essere inclusa nella categoria dei contributi in conto esercizio; tale affermazione è giustificata da quanto stabilito dal principio contabile nazionale OIC 12, secondo il quale i contributi in conto esercizio: “… sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5”.

L’OIC 12 afferma inoltre che “I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti”. Secondo quanto fin qui riportato, si ritiene pertanto plausibile rilevare contabilmente i contributi ricevuti nel 2016 nella voce A5 del Conto economico, anche se riferiti al periodo d’imposta 2013 ed incassati nell’anno 2017; infatti, il diritto a percepire il contributo in oggetto, e la conseguente certezza dello stesso, è sorto nel 2016 a seguito del consenso espresso da parte della Commissione Europea.

Infine, passando ai risvolti fiscali del contributo, lo stesso essendo qualificabile dal punto di vista civilistico come un contributo in conto esercizio, rientra nella disciplina prevista dall’articolo 85, comma 1, lettera h), del D.P.R. 917/1986; ne consegue che lo stesso risulterà tassabile ai fini IRES sulla base di un principio di competenza economica, a prescindere dalla data di effettivo incasso dello stesso. Dal punto di vista IRAP, lo stesso risulterà imponibile secondo un principio di derivazione dal bilancio di esercizio e quindi sarà tassato nel medesimo esercizio.

Evidenziamo che le somme riconosciute dalla CSEA non sono soggette a ritenuta alla fonte da parte della CSEA stessa e le imprese beneficiarie non sono tenute ad emettere fattura.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it 

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