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Riaddebito spese (mandato senza rappresentanza)

In particolare, la fase di riaddebito di quei costi che si collocano “a cavallo” della data in cui ha avuto effetto giuridico la cessione del ramo d’azienda è assimilabile al “mandato senza rappresentanza”, secondo cui gli effetti conseguenti alla stipulazione del negozio giuridico si producono nella sfera giuridica del mandatario, senza alcun riflesso nella sfera del mandante.

 

Di conseguenza, il trasferimento del servizio direttamente nella sfera giuridica e fiscale del mandante, fa sì che il passaggio intermedio dello stesso in capo al mandatario non produca alcuna mutazione tanto della natura del servizio trasferito, quanto del trattamento fiscale applicabile ai fini I.V.A.

Praticamente, in fase di riaddebito si dovrà applicare nei confronti dell’acquirente lo stesso identico trattamento I.V.A. che si è subito “a monte” da parte del cedente o prestatore del servizio.

E’ evidente, inoltre, che non si deve procedere alla registrazione di questi costi oggetto di riaddebito in conto economico, in quanto sono completamente privi del requisito di inerenza: di conseguenza, queste spese dovranno essere direttamente annotate tra i crediti, in modo da rivalersi, poi, nei confronti della società acquirente.

Da un punto di vista pratico e contabile consigliamo di procedere con registrazione integrale della fattura tra i costi, e nella successiva fase di riaddebito rilevare il ricavo senza procedere ad una compensazione interna di partite, in quanto non coerente con le disposizioni civilistiche (non è propriamente  “ortodossa” la scrittura “dare costo”, “avere costo”).

Tralasciando il lato contabile, analizziamo ora la disciplina I.V.A. applicabile ai singoli documenti inviati:

–       FT. Immobiliare YYYYYY: la locazione dovrà essere riaddebita con I.V.A. al 21%;

–       Concessione Demaniale: benché nel prospetto del modello F24 precompilato venga indicato un “codice tributo” per procedere con il versamento, da un punto di vista contrattuale, è stato originariamente stipulato un “atto di locazione di immobile urbano”. Pertanto, la fattura dovrà essere emessa con I.V.A., in quanto trattasi di riaddebito di servizio di locazione.

–       FT. XXXX ENERGIA: anche in questo caso il riaddebito dovrà avvenire con I.V.A. Con riferimento, però a questa bolletta, sottolineamo una problematica che abbiamo riscontrato e che deriva direttamente dalle pattuizioni contenute nell’atto di cessione del ramo d’azienda. In particolare, nella determinazione del prezzo di vendita, si è tenuto conto anche dei depositi cauzionali (inclusi quelli su utenze), che sono quindi stati riconosciuti al momento del pagamento. Pertanto, poiché questa bolletta si riferisce alla chiusura della fornitura del gas, e poiché la stessa Azienda fornitrice restituisce il controvalore del deposito cauzionale aumentato dei relativi interessi stornando direttamente una quota del costo del servizio erogato, in questo specifico caso si sta duplicando l’incasso del deposito cauzionale. Pertanto, il controvalore del deposito cauzionale, pari ad Euro XXXXX ed oggetto di trattativa nella cessione del ramo d’azienda, dovrà essere restituito alla società acquirente, ed alla stessa riaddebitato solo l’effettivo importo dell’erogazione del servizio di fornitura gas.

–       FT. ACQUE ZZZZZZ: anche in questo caso, l’erogazione della quota del servizio in capo alla società acquirente dovrà essere addebitato con I.V.A. al 10%.

 

Infine, con riferimento ai depositi cauzionali (eccezione fatta per quello di XXXX Energia), gli stessi sono “fuori campo I.V.A.” in quanto deficitari del presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, nulla osta alla possibilità di emissione della fattura anche per queste voci di riaddebito, ma non dovrà essere esposta l’I.V.A. in quanto l’operazione è “fuori campo” (dicitura da richiamare), e dovrà essere apposta la marca da bollo da 1,81 Euro per gli importi superiori ad Euro 77,47.

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