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Revoca dichiarazione di intento

La società Alfa ha ricevuto una dichiarazione di intento da parte di un cliente con la quale si chiede di emettere, alle condizioni pattuite, fatture di vendita senza addebito di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972; successivamente, in data 13/07/2011, la stessa dichiarazione è stata oggetto di revoca a far data dal 15/07/2011. Ne consegue che a partire da tale ultima data tutte le operazioni effettuate nei confronti del cliente devono essere assoggettate ad Iva.

Si chiede, in riferimento ad un’operazione di vendita per la quale è stato emesso un DDT in data 12/07/2011, con inizio trasporto della merce lo stesso giorno alle ore 18.00, e a cui corrisponderà una fattura emessa con data 26/07/2011, se debba essere o meno assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

 

Sul punto, è bene ricordare che l’emissione di fattura senza l’addebito di imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972 (c.d. regime degli esportatori abituali) da parte dei soggetti che forniscono beni e servizi ai propri acquirenti deve riguardare solamente quelle operazioni “effettuate” in data successiva al ricevimento della dichiarazione di intento. Lo stesso ragionamento può applicarsi nell’ipotesi inversa, di revoca della dichiarazione di intento: a partire dalla data cui si intende dar effetto alla revoca per tutte le operazioni “effettuate” successivamente si deve applicare l’Iva.

Con riguardo alle cessioni di beni mobili, l’individuazione del momento impositivo ai fini Iva (“effettuazione” dell’operazione), è da ricercarsi, secondo l’art. 6 del D.P.R. n.633/1972, nella consegna o spedizione degli stessi, restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto.

L’operazione oggetto del quesito, inoltre, è oggetto della c.d. “fatturazione differita”, disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n.633/1972: requisito necessario è l’emissione di un documento di consegna o trasporto di cui al D.P.R. n.472/1996. L’opzione della fatturazione differita consente di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale possibilità permette così di raggruppare in un unico documento tutte le consegne fatte ad un cliente nel corso di un mese solare, con un’avvertenza: non è possibile comprendere nella stesa fattura consegne effettuate in due mesi diversi.

A fronte delle considerazioni sin qui effettuate, dato che la spedizione del bene ha avuto inizio in data 12/07/2011 (momento di “effettuazione” dell’operazione), anteriormente quindi alla data a partire dalla quale ha effetto la revoca della dichiarazione di intento (15/07/2011), la società Alfa dovrà emettere fattura senza l’addebito di imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.633/1972. Ciò, posto il fatto che la revoca ricevuta dalla società Alfa non sia stata dovuta ad esaurimento del plafond concordato.

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