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Reverse charge servizi generici

Per giungere ad una soluzione della problematica posta, è necessario frazionare l’operazione nei vari passaggi in cui si articola, senza però ignorare il fatto che operativamente la prestazione è resa in Olanda e che, quindi, il Vostro fornitore potrebbe essere stato tratto in inganno, sbagliando nell’emissione della fattura ed assoggettandola, così, ad I.V.A. Prima di proseguire oltre, ci sembra opportuno richiamare il fatto che la Direttiva Comunitaria n. 2008/08/CE, modificando la precedente Direttiva n. 2006/112/CE, ha apportato notevoli novità in tema di territorialità IVA, novità recepite da tutti i paesi della Comunità Europea al fine di armonizzare la disciplina di tale imposta. Tali normative nell’ambito dei servizi comunitari, quindi, hanno un impatto “sovraordinato” sulle discipline dei singoli Stati membri che sono chiamati ad adeguarsi. Sul punto, vogliamo anche precisare che il processo di armonizzazione potrebbe, tuttavia, non attuarsi in maniera uniforme rispetto a tutti gli Stati U.E. coinvolti, per cui potrebbero esserci alcune discrepanze.

 

Scendendo nel dettaglio pratico, l’operazione in questione è riconducibile ad una generica prestazione di servizi resa su beni mobili e, quindi, sottoposta all’obbligo del rispetto degli adempimenti I.V.A. secondo il criterio della “committenza” di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 (criterio introdotto nella normativa I.V.A. italiana proprio in virtù del recepimento delle suindicate Direttive).

Di conseguenza, la società sarà tenuta all’integrazione della fattura ricevuta dall’operatore olandese (Alfa B.V.), o all’emissione dell’autofattura.

 

Da un punto di vista prudenziale, inoltre, riteniamo sia opportuno considerare quale base imponibile per l’integrazione e/o emissione dell’autofattura l’importo al lordo dell’I.V.A. addebitata, visto che, malgrado la rilevanza dell’operazione a fini I.V.A. in Italia, l’effetto complessivo è neutrale in virtù dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, co 2 D.P.R. n. 633/72.

 

Parallelamente, consigliamo al cliente di mettersi in contatto con il fornitore per avere chiarimenti sulla problematica e fugare eventuali dubbi relativi al diverso trattamento I.V.A. cui assoggettare l’operazione. Le possibilità saranno due:

– in caso di errore nell’applicazione della normativa comunitaria da parte del fornitore (nella corrispondenza si dovranno citare le direttive indicate in premessa), è opportuno procedere con la richiesta di note di credito e relativo rimborso dell’imposta VAT pagata erroneamente;

– in caso di scostamento della normativa Olandese rispetto a quella comunitaria, invece, nulla andrà corretto dei documenti emessi o integrati, mentre sarà possibile richiedere a rimborso l’imposta VAT pagata, direttamente al fisco olandese tramite le nuove procedure del portale telematico, anche se le stesse autorità potrebbero negare il diritto alla restituzione in quanto le regole interne prevedono la tassazione in loco.

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