Sul punto, facciamo presente che a decorrere dal 1° gennaio 2010, per effetto del nuovo art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali cioè non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, qualora rese a soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti nello Stato ove risiede il soggetto passivo committente.
Con riguardo alle spese di sponsorizzazione, esse rientrano a tutti gli effetti nella sfera dei c.d. servizi “generici” (come da C.M. 31.12.2009, n.58/E): ne consegue che tali spese si considerano territorialmente rilevanti nello Stato di residenza del committente.
Pertanto, nel caso in questione, dal momento che il committente è un soggetto passivo ai fini Iva, la prestazione di sponsorizzazione resa dalla ditta inglese è territorialmente rilevante in Italia.
All’interno del D.P.R. n.633/19872, precisamente l’art. 17, comma 2, viene stabilito che nell’ipotesi di un’operazione rilevante ai fini Iva (cessione di beni o prestazione di servizi), qualora venga effettuata da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo residente, tutti gli obblighi relativi all’imposta sono a carico del cessionario o del committente, il quale deve procedere all’autofatturazione e alla registrazione della stessa nei libri Iva acquisti e vendite (metodo del c.d. “reverse charge”).
Nel caso in specie è quindi necessario, stante quanto disciplinato dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, che il soggetto passivo committente proceda all’assolvimento dell’Iva attraverso l’emissione di un’autofattura, in cui sia indicato l’esatto ammontare dell’imposta dovuta; successivamente si deve registrare il documento sia nel registro delle fatture di vendita che in quello delle fatture di acquisto, computare nella liquidazione periodica l’imposta relativa all’autofattura sia a proprio debito che a proprio credito, e in ultima registrare la fattura estera solo ai fini contabili
L’autofattura deve essere compilata in un unico esemplare, non dovendo essere consegnata o spedita alla controparte e deve contenere i requisiti essenziali previsti per le fatture ordinarie; sullo stesso deve essere indicato il numero di partita Iva del committente, cioè del soggetto passivo che emette la fattura. Salvo apertura di registri sezionali appositi, al documento deve essere attribuita la stessa numerazione progressiva delle fatture emesse, e sullo stesso deve essere riportata anche la numerazione delle fatture ricevute.
La registrazione dell’autofattura nel registro delle fatture di acquisto e nel registro delle fatture di vendita deve avvenire entro il giorno15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera.
Si ricorda, infine, che l’Iva sulle spese di sponsorizzazione, rientrando a pieno titolo tra le spese di pubblicità e propaganda, è interamente detraibile.
Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2010, è stato esteso l’obbligo di presentare il modello INTRASTAT anche ai servizi. A riguardo è necessaria una importante precisazione: la normativa inglese prevede per i contribuenti che non superano una determinata soglia di volume d’affari l’esenzione dal possesso di un numero di partita Iva (“Vat number”), con la conseguenza che la ditta inglese che ha emesso la fattura viene equiparata ad un soggetto privato. Dato che l’iscrizione delle operazioni intracomunitarie rilevanti ai fini Iva nel modello INTRASTAT si rende necessaria solamente quando avvengono tra soggetti passivi Iva, nel caso in esame non è richiesto in quanto la ditta inglese non si configura come soggetto passivo a tale imposta (art. 50, comma 6, D.L. n.331/1993).
Sotto il profilo dell’imposizione reddituale le spese di sponsorizzazione, rientrando a pieno titolo tra le spese di pubblicità e propaganda, sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (art. 108, comma 2, TUIR).