ADM Associati

Registrazione e INTRASTAT fattura di acquisto intracomunitario

L’art. 38, secondo comma, del D.L. n.331/1993 stabilisce che l’acquisizione a titolo oneroso della proprietà o altro diritto reale di godimento di beni, trasportati o spediti nel territorio dello Stato da un altro Stato membro costituisce un acquisto intracomunitario se intercorre tra due soggetti passivi identificati ai fini Iva in due Stati membri  diversi.

Il caso in esame è perfettamente aderente a quanto previsto dal legislatore con la disposizione sopra citata. Pertanto, il soggetto cessionario dovrà procedere:

– alla numerazione e all’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore comunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.L. n.331/1993;

– alla sua registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite, a norma del successivo art. 47, D.L. n.331/1993;

– alla compilazione del modello INTRASTAT, sezione 2bis, relativa agli acquisti intracomunitari.

In merito alla compilazione dell’elenco INTRASTAT rileva la presenza di uno sconto di natura finanziaria in caso di pagamento anticipato da parte della Società: essendo, detto sconto, non documentato da nota di credito (quindi non rilevante ai fini Iva), il corrispondente importo non va inserito nel modello INTRA. Pertanto, la relativa fattura sarà annotata nell’elenco INTRA 2bis (ammontare delle operazioni), per l’importo al lordo dello sconto finanziario pari al 2%.

Per esigenza di maggior completezza in merito all’argomento trattato, si precisa che in riferimento all’operazione in questione, la distinta mensilità del documento di trasporto rispetto alla fattura è dovuta al fatto che si è ricorso alla c.d. “fatturazione differita”: è possibile, infatti, e solamente con riguardo alle cessioni di beni mobili, emettere fattura non immediata, quindi differita, e mediante le stesse modalità, solamente quando la spedizione o la consegna della merce risulti da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, quale:

– la bolla di accompagnamento, quando prevista;

– la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, opportunamente integrati;

– lettera di vettura (CMR), carnet Tir e bolletta di consegna.

La C.M. 23.02.1994 n.13/E ha espressamente consentito la possibilità di fatturazione differita anche per le operazioni intracomunitarie, purché nel rispetto di quanto sopra precisato.

Ai fini della compilazione del modello INTRASTAT, precisiamo, infine, che il ricorso alla fatturazione differita comporta che l’ammontare indicato nella fattura ricevuta dalla Società deve essere incluso nell’elenco relativo al trimestre di consegna o spedizione della merce.

Exit mobile version