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Regime I.V.A. per beni nazionalizzati

In realtà, l’operazione è una triangolazione “contraria ed inversa” rispetto a quella ordinariamente nota e così riassumibile: soggetto italiano IT1 vende ad altro soggetto italiano IT2, il quale cede gli stessi beni ad un soggetto Extra U.E. incaricando, però, IT1 di procedere con consegna ed esportazione della merce. La situazione delineata nel quesito è, invece, diametralmente opposta, in quanto è l’azienda istante il soggetto passivo finale acquirente, mentre quello extracomunitario assume la veste di promotore della triangolazione, intervenendo in qualità di cessionario/cedente. Quindi IT1 cede a ExtraUE che vende a sua volta a soggetto IT2 ed incarica IT1 di consegnare ad IT2.

Di conseguenza, proprio dalla lettura combinata del dettato normativo contenuto negli artt. 7-bis, co. 1 e 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72, in caso di acquisto di beni “nazionalizzati” l’imposta deve essere assolta da parte del cessionario nazionale (nel caso di specie l’azienda istante).

Pertanto, alla luce di quanto appena illustrato, condividiamo appieno l’approccio adottato dall’azienda istante in ambito IVA per la gestione dell’intera operazione, e cioè, poiché in questa situazione è l’azienda istante il soggetto debitore d’imposta, si dovrà emettere autofattura ex art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72 annotandola tanto nel registro vendite, quanto in quello degli acquisti (sul punto si sottolinea che pur essendo designati quali debitori d’imposta, l’effetto sarà complessivamente neutrale).

Infine, si ricorda che a norma dell’art. 2, co. 3 D.M. del 27.07.2010 la Corea del Sud, unitamente a Malta e Cipro è stata esclusa dai Paesi Black list per i quali è obbligatorio procedere con idonea comunicazione periodica.

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