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Regime fiscale servizio mensa esterno

In particolare, sul punto precisiamo quanto segue:

Il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere tra le seguenti soluzioni per la fornitura del pasto ai propri dipendenti:

a)      mensa interna: somministrazioni rese nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale;

b)      mensa esterna somministrazioni rese in pubblici esercizi sulla base di contratti stipulati direttamente dal datore di lavoro;

c)      buoni pasto: servizi sostitutivi di mense aziendali che, come stabilito dall’Agenzia delle  Entrate con la Circolare n. 326/1997, devono possedere requisiti quali: non cedibilità; non cumulabilità; non commerciabilità; non convertibilità in denaro; presenza di un intermediario che si frappone tra il datore di lavoro ed il soggetto che effettua la somministrazione; indennità sostitutiva: riconosciuta in sostituzione del servizio mensa.

La normativa fiscale ha posto precisi limiti a queste spese per quanto concerne l’imponibilità in capo al dipendente, mentre non ha stabilito vincoli in capo all’azienda tra le possibili scelte appena menzionate.

 

Il datore di lavoro, quindi, può istituire il servizio mensa per una categoria di dipendenti, disporre il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria ed erogare un’indennità sostitutiva per un’altra categoria ancora.

 

Risvolti operativi

Lavoratori dipendenti: imposte dirette ed oneri previdenziali

L’art. 51, comma 2, lett. c), T.U.I.R. stabilisce che “non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o – fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro – le prestazioni (Ticket Restaurant) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

È esclusa totalmente l’imponibilità fiscale e previdenziale delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché di quelle in mense organizzate direttamente dallo stesso o gestite da terzi anche tramite convenzione con il ristorante o la fornitura di cestini preconfezionati.

Le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura dei cosiddetti buoni pasto o ticket restaurant, sono escluse dalla base imponibile fino all’importo giornaliero di euro 5,29. Il D.Lgs. n. 314/1997 ha previsto l’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. Pertanto il ticket restaurant è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (art. 51 T.U.I.R.).

Le indennità sostitutive del servizio mensa non concorrono a formare il reddito imponibile nel limite di 5,29 euro giornaliero nell’ipotesi in cui siano corrisposte:

–          agli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;

–          agli addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti qualora tali unità produttive siano ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Se, invece, tali indennità sono corrisposte al di fuori delle fattispecie appena elencate, concorrono a formare l’imponibile fiscale e previdenziale per il loro intero ammontare.

Il trattamento fiscale e previdenziale riconosciuto per le prestazioni di vitto in favore dei dipendenti è subordinata all’attribuzione delle medesime alla generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 188/1998, confermando il contenuto della Circolare n. 326/1997, ha ribadito che la locuzione «categorie di dipendenti» non deve essere ricondotta soltanto alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai) o dalla contrattazione collettiva (tutti i lavoratori di un determinato livello), ma anche a tutti i dipendenti di un certo tipo.

La finalità del legislatore è quella di evitare che solo ad alcuni siano riconosciute le agevolazioni.

 

Datore di lavoro (società): I.V.A.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (c.d. decreto anticrisi), è stata eliminata l’indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande con decorrenza 1° settembre 2008: l’I.V.A., pertanto, sarà completamente detraibile.

 

Datore di lavoro (società): imposte dirette

Salvo il caso in cui il costo non venga sostenuto con chiaro intento di spesa di rappresentanza, il costo per il servizio mensa sarà pienamente deducibile.

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