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Regime fiscale prestazione di servizi resa in fiera UE da un soggetto in regime di piccola impresa

A riguardo segnaliamo che la normativa tedesca prevede per i contribuenti che non superano una determinata soglia di volume d’affari (attualmente 17.500 Euro) l’esonero dal possesso di partita I.V.A., con la conseguenza che il professionista che ha emesso la fattura viene equiparato ad un soggetto privato (e quindi il venir meno in capo allo stesso di tutti gli obblighi e adempimenti previsti dal legislatore tedesco in materia di I.V.A.).

Detto ciò, nonostante sia presente in fattura una dichiarazione di appartenenza al regime sopra descritto, consigliamo di invitare il fornitore ad inviare documentazione scritta dalla quale risulti l’esatta qualificazione fiscale della sua posizione, ossia che sia effettivamente esonerato dal possesso di partita I.V.A. proprio per l’appartenenza a questo regime.

Qualora la società entri in possesso della suddetta documentazione si dovrà espletare la procedura indicata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 21.06.2010, ossia emissione autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare contabilmente l’acquisto. L’Agenzia delle Entrate, infatti, in questi casi di prestazioni ricevute da un soggetto “in franchigia”, ritiene che lo stesso non abbia la qualifica di operatore economico, per cui l’operazione non è soggetta ad I.V.A.

Nel caso contrario, in cui non si è sicuri dello status di operatore in franchigia del prestatore, è prudente che procediate con ordinaria emissione di autofattura con esposizione di I.V.A.

Ricordiamo, inoltre, che è onere della società – in veste di committente – accertarsi della natura e del regime giuridico a cui appartiene il soggetto che rende il servizio. Se ciò non avviene e si procede ad emettere autofattura, ma con applicazione dell’I.V.A., nonostante l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” comporti l’imputazione dell’imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito, è possibile che l’Amministrazione finanziaria contesti l’errata applicazione del regime del “reverse charge” applicando le relative sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, l’adempimento INTRASTAT, il trattamento dell’operazione oggetto del quesito segue lo stesso discorso di cui sopra:

–        se si è certi che si tratti di un operatore economico UE in regime giuridico di piccole imprese, secondo quanto previsto dalla circolare n.36/E del 2010 le operazioni svolte da parte di un soggetto passivo italiano con tali operatori non si configurano come operazioni intracomunitarie, e quindi non vanno riepilogate;

–        se non si è certi circa lo status dell’operatore con cui si tratta e si decide di applicare il “reverse charge” con applicazione dell’I.V.A., bisognerà comunque accertarsi sul possesso della partita I.V.A. comunitaria dell’operatore, perché in caso di possesso della stessa l’operazione dovrà essere inclusa negli elenchi come operazione intracomunitaria rilevante ai fini I.V.A.

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