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Regime fiscale auto aziendale

A nostro avviso, il caso oggetto del quesito, ricade nella casistica analizzata dalla Risoluzione n.6/DPF del 20.02.2008 in cui viene precisato che i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’Iva – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazioni conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, invece, se il veicolo è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta, l’art. 164, comma 1, lett. b-bis) del Tuir prevede che tutti i costi connessi al veicolo sono deducibili nella misura del 90%.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori non si applica la disposizione del suddetto art. 164 del Tuir, dal momento che riguarda espressamente i soli dipendenti e non anche i rapporti di lavoro ad essi assimilati.

Qualora un’autovettura venga concessa in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del benefit, che ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir concorre alla formazione del reddito dell’amministratore, è deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima, mentre l’eccedenza delle suddette spese è deducibile secondo il criterio stabilito dalla lettera b), comma 1, dell’art. 164 citato (40% nel caso in questione).

 

Quanto alla determinazione della base imponibile della messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali, l’art. 14, comma 3, del D.P.R. n.633/1972 individua come valore normale quello determinato secondo appositi criteri determinati da specifico Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ad oggi tale D.M. non è stato ancora emanato e pertanto deve farsi riferimento al valore normale determinato in precedenza (penultima versione dell’art. 14, comma 6, del D.P.R. n.633/1972), che richiama quello individuato all’art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, ossia il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’Iva nello stesso inclusa.

Infine, precisiamo che la modalità di fatturazione sopra esposta (e quindi la messa a disposizione del veicolo in uso promiscuo) non deve limitarsi solamente all’esercizio di acquisto dell’automobile: infatti, qualora l’anno successivo l’auto non venisse assegnata o fosse assegnata senza addebito del corrispettivo con Iva (quindi esponendo il valore convenzionale solo nella busta paga) si ricadrebbe nella categoria delle auto non interamente utilizzate per finalità imprenditoriali, con diritto alla detrazione del 40%. Ne consegue la rideterminazione della detrazione inizialmente operata sull’acquisto in seguito al meccanismo della rettifica previsto dall’art. 19-bis2 del D.P.R. n.633/1972. Meccanismo che comporta, relativamente ai beni ammortizzabili, il recupero dell’imposta qualora nei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione si dovesse verificare un mutamento nel regime di detrazione.

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