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Ravvedimento operoso per ritardato versamento dell’acconto IVA

Con riferimento al quesito posto in merito al ravvedimento operoso per ritardato versamento dell’acconto IVA, si ricorda che l’art. 13, co.2 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o delle differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori…”.

 

Quanto alla prevista “contestualità” del pagamento della sanzione (rispetto al versamento del tributo e degli interessi) deve essere preso atto dell’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella C.M. n. 180/98, nella quale è stato precisato che tale termine “non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel “medesimo giorno” ma, com’è logico che sia, entro lo stesso “limite temporale” previsto dalla norma. Questo significa che versamento di tributo, sanzioni ed interessi può anche avvenire in momenti diversi e comunque il ravvedimento risulta valido, ma il ravvedimento si perfeziona solo in quel momento.

 

Sulla base di quanto sopra, pur in assenza di una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe ritenere che il tardivo versamento dei tributi entro 15 giorni dal termine possa essere regolarizzato anche con il “ravvedimento lungo” versando la sanzione ridotta calcolata applicando alla sanzione “base” (2% per ogni giorno di ritardo nel versamento) la riduzione di 1/8 prevista per il ravvedimento “lungo”.

 

Così il tardivo versamento di 4 giorni potrà essere regolarizzato entro la dichiarazione successiva pagando la sanzione ridotta dell’1% (sanzione minima 2% ridotta ad 1/8 per 4 giorni).

 

Ritardato versamento, in data 31/12/2013, dell’acconto IVA pari ad € xxx (scadenza versamento 27/12/2013):

 

=[gt] sanzione dell’1% pari ad € xxx (codice tributo 8904);

=[gt] interessi moratori al tasso legale del 2,5 % dal 27 al 31 dicembre (4 giorni) pari ad € xxx (codice tributo 1991)

 

Nel caso di specie non è possibile ricorrere al cosiddetto ravvedimento sprint o mini ravvedimento, con l’applicazione della sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, in quanto il ravvedimento non si è perfezionato entro 30 giorni dalla scadenza mediante versamento di sanzioni ed interessi.

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