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Quadrangolazione U.E.

L’intera operazione è riconducibile nell’alveo delle cosiddette “transazioni a catena” o “quadrangolari”, a cui partecipano operatori in numero superiore a tre, dislocati in più Stati comunitari.

Prima di scendere nei dettagli, dobbiamo però precisare che questa transazione non risulta soggetta alla normativa fiscale intracomunitaria, applicabile in campo I.V.A. alle operazioni triangolari.

Qui di seguito si riassumono in maniera schematica i vari passaggi dell’operazione:

a)      Rapporto tra l’operatore UE (A) e quello italiano (B):

–         (B)  non effettua un acquisto intracomunitario perché i beni non vengono ricevuti in Italia, ma spediti direttamente a (D);

–         L’operazione è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. per l’assenza del presupposto territoriale di cui all’articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 633/72;

–         L’operazione non è “triangolare comunitaria”, poiché l’acquirente non può designare l’operatore (D), destinatario finale dei beni, quale debitore d’imposta in quanto non ne è l’effettivo fornitore;

b)      Rapporto tra (B) e (C):

–         L’operazione non è rilevante ai fini I.V.A. ai sensi dell’articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 633/72, in quanto i beni, oggetto di cessione, sono ubicati al di fuori del territorio dello Stato italiano;

c)      Rapporto tra (C) e (D):

–         L’operazione non è una cessione intracomunitaria di beni ai sensi dell’articolo 41 D.L. n. 331/1993;

–         L’operazione è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. per l’assenza del presupposto territoriale di cui all’articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 633/72;

–         La rilevanza impositiva sussiste solo ed unicamente nello stato del soggetto (D).

Di conseguenza, in base a quanto appena illustrato la transazione, così strutturata, è del tutto irrilevante in Italia in quanto deficitaria, in primis, del requisito di territorialità: le fatture di (B) e (C), al momento dell’emissione, dovranno essere completate con la dicitura “operazione esclusa dal campo I.V.A. ex. art. 7, co. 2 D.P.R. n. 633/72”. Inoltre, alla stessa operazione non sarà nemmeno applicabile la normativa intracomunitaria, in campo I.V.A., valevole per le operazioni di triangolazione, e quindi non sarà soggetta ad ulteriori adempimenti quale, ad esempio, l’inserimento negli elenchi intrastat.

Riteniamo opportuno, soprattutto a fini probatori, allegare alle fatture emesse e ricevute idonea documentazione che attesti che la merce, oggetto di cessione, non è transitata in territorio italiano nello spostamento dal territorio di (A) a quello di (D).

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