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Pseudo-triangolazione UE

In base a quanto esposto nella formulazione del quesito, in linea di massima l’operazione non si configura come triangolazione comunitaria, in quanto, benché si assista ad un transito della merce oggetto di cessione solo ed esclusivamente in territorio comunitario, non tutte le parti coinvolte risultano localizzate in altrettanti Stati differenti.

In questa situazione, infatti, il fattore discriminante, affinché si possa delineare una triangolazione comunitaria, è costituito dalla localizzazione (residenza fiscale) delle parti in causa: il quadro normativo risulterebbe soddisfatto solo nel caso in cui il vostro acquirente italiano (C) avesse una stabile organizzazione nello stato UE nel quale si trova il cantiere e ivi si fosse contestualmente identificato (direttamente o nominando un proprio rappresentante fiscale) ai fini IVA.
Ai fini dell’individuazione di cosa debba intendersi per stabile organizzazione, in ambito IVA. non è presente un dispositivo legislativo di riferimento come per le imposte dirette e l’IRAP (articolo 162 TUIR), ma occorre fare riferimento alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria. In base ad essa vi deve essere contemporanea esistenza di una installazione fissa, presenza di mezzi tecnici ed umani idonei e l’esercizio di attività rilevanti a fini IVA (situazioni peraltro verificabili in un cantiere), nonché, come più sopra precisato, l’identificazione del soggetto nel territorio estero.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, ipotizzando che il cantiere del vostro cliente possa costituire per caratteristiche tecniche stabile organizzazione, ma non lo sia a tutti gli effetti in quanto deficitario dell’identificazione IVA autonoma nel territorio estero, l’operazione non può qualificarsi, a fini della disciplina IVA., come una triangolazione comunitaria. Al contrario:
a) l’acquisto del materiale dal vostro fornitore (A) sarà un semplice “acquisto intracomunitario”, che avrà rilevanza anche ai fini della compilazione degli “elenchi intrastat” di periodo;
b) la successiva vendita del materiale all’altro operatore italiano (C) si configurerà, invece, come una normale cessione interna di beni soggetta ad IVA.

Alla stessa conclusione giungiamo anche nel caso in cui la merce parta dal vostro stabilimento (territorio italiano), e non direttamente dal fornitore (A).

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