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Prestazione di lavoro occasionale – Caratteri principali

Prima di procedere oltre, e per essere maggiormente chiari rispetto alla situazione, giova forse ricordare i caratteri essenziali che devono ritrovarsi in una prestazione di servizi, affinchè la stessa possa essere definita come “occasionale”.

Da un punto di vista fiscale, la prestazione in questione rientra tra quelle di tipo occasionale di lavoro autonomo, di cui all’articolo 67, comma 1 lett. l) T.U.I.R., mentre la normativa civilistica deve essere ricercata all’articolo 2222 Cod. Civ. La citata normativa fiscale considera “collaborazione occasionale” quel rapporto di lavoro la cui durata complessiva non è superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con un medesimo committente.

Questa forma di collaborazione non richiede la stipula di un contratto in forma scritta, anche se a titolo precauzionale riteniamo che ne sarebbe sempre opportuna la stesura. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previdenziali nulla è dovuto alla gestione separata INPS se il compenso pattuito risulta inferiore ad Euro 5.000. In osservanza di queste caratteristiche, nulla è dovuto anche a fini INAIL.

Da un punto di vista pratico, la persona incaricata della prestazione dovrà rilasciare quietanza di pagamento riportando l’intero valore del corrispettivo pattuito al lordo della ritenuta fiscale. Ragioni di opportunità, tuttavia suggeriscono di evidenziare oltre all’importo complessivamente concordato, anche quello di fatto erogato e la ritenuta subita.

Quest’ultima è applicata e versata dal committente, quale sostituto d’imposta, a titolo di acconto nella misura del 20% (articolo 25, comma 1 D.P.R. n. 600/73), e sarà computata in detrazione all’imposta lorda dovuta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, la società committente sarà tenuta all’osservanza degli obblighi propri del sostituto d’imposta: ci stiamo riferendo alla certificazione delle ritenute effettuate, nonché alla compilazione della dichiarazione “770 semplificato”.

Indipendentemente dal layout della ricevuta che è discrezionale, il modello proposto risulta carente di un elemento essenziale: manca nel corpo della ricevuta la descrizione della prestazione occasionale, oppure il richiamo letterale della lettera d’incarico se redatta tra le parti coinvolte. Inoltre, sarebbe opportuno il richiamo di tutti i dati del committente: quindi non solo ubicazione della sede legale, ma anche codice fiscale e numero di partita I.V.A.

Questi aspetti sono di particolare importanza, in quanto grazie all’esposizione esaustiva dei dati ed alla descrizione della prestazione si potrà far emergere il tratto occasionale tipico della stessa, nonché l’inerenza e la deducibilità del costo sostenuto da parte dell’azienda.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che in virtù dell’alternanza tra imposta di bollo ed I.V.A., poiché la prestazione in questione è superiore all’importo di Euro 77,47, e non è soggetta ad I.V.A. in quanto carente del presupposto soggettivo, sulla ricevuta dovrà essere applicata una marca da bollo di Euro 1,81 (elemento non presente).

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