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Possibilità distinta numerazione DDT per diverse unità locali

L’art. 21, comma 4, del D.P.R. n.633/1972 prevede la possibilità di avvalersi dei termini per la fatturazione differita in relazione alle cessioni di beni a condizione che l’operazione risulti da un documento di trasporto (DDT) emesso in almeno due copie e contenente le informazioni ivi richieste.

Le caratteristiche del documento di trasporto sono indicate nel comma 3, art. 1, del D.P.R. n.472/1996 e, più precisamente consistono in:

Con riferimento alla numerazione progressiva da attribuire al DDT, si ritiene che in relazione a specifiche esigenze organizzative ed operative proprie dell’impresa, sia consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti di emissione come ad esempio magazzini e/o stabilimenti.

La norma sopra richiamata, infatti, nel definire il contenuto obbligatorio del DDT nulla precisa a riguardo.

Pertanto, qualora specifiche ragioni organizzative ed operative lo richiedano, è possibile, a nostro avviso, adottare un metodo di numerazione dei DDT emessi distinto per unità locali possedute (ad esempio per l’unità locale di Milano si può ricorrere ad una numerazione del tipo “DDT n.1/M”, mentre per quella di Padova “DDT n.1/P”). Ovviamente, nella fattura riepilogativa che si andrà ad emettere successivamente si dovrà aver cura di indicare esattamente la numerazione di ciascun DDT da ricomprendere nella fatturazione differita.

Infine, sottolineiamo la possibilità, per la società, di adottare una numerazione distinta per serie anche in fase di successiva fatturazione delle operazioni, sempre secondo le proprie esigenze operative ed organizzative (ad esempio come nel caso in esame, per distinta unità locale). Nell’ambito di ciascuna serie la numerazione deve ovviamente essere continua.

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