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Polizze Assicurative per Amministratori: Aspetti Fiscali e Protezione del Patrimonio 2° parte

Polizze Assicurative per Amministratori: Aspetti Fiscali e Protezione del Patrimonio 2° parte
Nell’articolo precedente si sono analizzate le polizze stipulate dalla società per copertura della responsabilità civile nonché quelle relative ai rischi professionali che possono colpire gli amministratori con beneficiario la società.
Nel proseguio si analizzeranno le polizze assicurative stipulate nell’interesse degli amministratori con particolare attenzione a quelle sanitarie/ infortuni extraprofessionali e caso “vita/morte”.
Polizze stipulate nell’interesse dell’amministratore
Polizze Sanitarie e Infortuni Extraprofessionali
Le polizze sanitarie, generalmente, coprono il rischio malattia, includendo servizi come:
  • Rimborso per esami diagnostici e degenze ospedaliere;
  • Rimborso per spese mediche generali;
  • Eventuali rimborsi giornalieri in caso di degenza.
Le polizze per infortuni extraprofessionali riguardano gli incidenti che possono accadere fuori dall’ambito lavorativo.
Se l’amministratore o i suoi eredi sono beneficiari della polizza, i premi pagati dalla società sono considerati un costo deducibile, trattandosi di “compenso amministratori”. Per l’amministratore, questi premi vengono trattati come un fringe benefit, e quindi tassati nella busta paga, se superiori a 258,23 € (ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR). Se si verifica un infortunio, l’indennizzo che l’amministratore riceve è considerato un’entrata sostitutiva del reddito e pertanto soggetto a tassazione ordinaria, con la possibilità di optare per la tassazione separata se sussistono i requisiti previsti dall’art. 17 del TUIR. Gli indennizzi per “lucro cessante” sono considerati reddito imponibile, mentre quelli per danni effettivi (“danno emergente”) non sono tassabili.
Polizze sulla Vita – “Caso Vita”
Le polizze “caso vita” prevedono il pagamento di un capitale se l’assicurato è in vita a una data stabilita, rappresentando una forma di investimento. In questo caso, se il beneficiario è l’amministratore o i suoi eredi, i premi versati dalla società sono considerati un compenso in natura, soggetto a tassazione se superiori a 258,23 €. Se l’amministratore muore, l’indennizzo ricevuto dai suoi eredi non è tassato. Se l’amministratore è ancora in vita, l’indennizzo percepito è tassato solo se compensativo per la perdita di reddito. Per la società, i premi rappresentano un costo deducibile, essendo legati al compenso dell’amministratore.
Polizze sulla Vita – “Caso Morte”
Le polizze “caso morte” coprono il rischio di morte dell’assicurato in un determinato periodo di tempo. Anche in questo caso, se l’amministratore è il beneficiario, i premi sono trattati come compensi in natura, quindi soggetti a tassazione. Anche in questo caso, per la società, i premi rappresentano un costo deducibile, essendo assimilati al compenso dell’amministratore.
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