Polizze Assicurative per Amministratori: Aspetti Fiscali e Protezione del Patrimonio 1° parte
Nel panorama aziendale moderno, la figura dell’amministratore riveste un ruolo cruciale, spesso esposto a rischi significativi. Le polizze assicurative a copertura degli amministratori rappresentano uno strumento essenziale volto a salvaguardarli da potenziali dannose conseguenze. L’Agenzia delle Entrate, in numerosi interpelli ha preso posizione in merito alla deducibilità di tali polizze in capo alla società, nonché all’eventuale tassazione in capo agli amministratori.
Nei seguenti articoli cercheremo di fare luce sulle principali polizze assicurative sottoscrivibili e i loro impatti fiscali in capo alla società e agli amministratori.
Polizze stipulate nell’interesse dalla società
Polizze per Responsabilità Civile degli Amministratori
Le polizze di responsabilità civile sono strumenti assicurativi pensati per tutelare gli amministratori da eventuali perdite economiche che potrebbero derivare dall’obbligo di risarcire danni arrecati a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni.
Dal punto di vista fiscale, il trattamento dei premi assicurativi presenta le seguenti caratteristiche:
- Per l’amministratore, i premi non costituiscono fringe benefit e, di conseguenza, non incrementano il reddito imponibile;
- Per la società, l’importo dei premi rappresenta un costo deducibile, in quanto conforme ai principi di competenza e inerenza.
Con riferimento al risarcimento, se l’indennizzo viene erogato all’amministratore, esso non concorre alla formazione del reddito, poiché rappresenta semplicemente una compensazione del danno patrimoniale subito in seguito al risarcimento versato al terzo danneggiato nell’ambito della propria attività.
Se invece l’indennizzo viene corrisposto alla società, questo concorre alla formazione del reddito aziendale; tuttavia, restano deducibili le somme che la società ha versato al soggetto terzo danneggiato.
Se invece l’indennizzo viene corrisposto alla società, questo concorre alla formazione del reddito aziendale; tuttavia, restano deducibili le somme che la società ha versato al soggetto terzo danneggiato.
Polizze per rischi professionali (infortuni e morte)
Queste polizze professionali offrono copertura contro i rischi di infortunio o decesso che possono verificarsi nello svolgimento delle mansioni dell’amministratore. In tali circostanze, il rischio è strettamente legato alla funzione esercitata e, di conseguenza:
- La società può dedurre i premi assicurativi, poiché rientrano tra le spese inerenti all’attività professionale;
- Per l’amministratore, tali premi non sono considerati fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Gli indennizzi eventualmente percepiti dall’amministratore non sono soggetti a tassazione, in quanto rappresentano un risarcimento per il danno emergente, ossia per la perdita effettiva subita. Il trattamento fiscale resta invariato anche qualora il beneficiario della polizza sia la società, nei casi in cui esistano accordi che prevedono la retrocessione delle somme agli eredi: in tali situazioni, prevale infatti l’interesse della società a tutelarsi dal rischio di dover corrispondere un risarcimento ai familiari del collaboratore.
Nel caso in cui l’indennizzo versato dalla compagnia assicurativa alla società generi una sopravvenienza attiva, questa sarà soggetta a tassazione; tuttavia, la società potrà dedurre il costo corrispondente al risarcimento erogato all’amministratore.
Occorre prestare particolare attenzione alle polizze infortuni di tipo “misto”, che coprono contemporaneamente rischi professionali ed extraprofessionali. In caso di verifiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la corretta deducibilità dei premi. Per evitare problemi, è opportuno stipulare due polizze distinte – una per i rischi professionali e una per quelli extraprofessionali – oppure optare per una singola polizza che preveda una chiara suddivisione dei premi tra le due tipologie di rischio.
Polizze sulla Vita – “Caso Vita”
Le polizze “caso vita” prevedono il pagamento di un capitale se l’assicurato è in vita a una data stabilita, rappresentando una forma di investimento. In questo caso, se il beneficiario è la società, i premi non costituiscono compensi per l’amministratore e non sono deducibili come costi dalla società, che li considera crediti finanziari.
Polizze sulla Vita – “Caso Morte”
Le polizze “caso morte” coprono il rischio di morte dell’assicurato in un determinato periodo di tempo. Se il beneficiario è la società, la deducibilità dei premi è oggetto di discussione e segue considerazioni analoghe a quelle delle polizze infortuni.
Polizze c.d. key man
Le polizze key man hanno come assicurato l’amministratore mentre beneficario è la società. Gli indennizzi ricevuti dalla società vengono considerati come risarcimenti per la perdita di reddito derivante dal venir meno della figura dell’amministratore.
I premi versati dalla società non costituiscono compenso in natura a favore dell’amministratore e l’eventuale indennizzo percepito dalla società costituisce soppravvienza attiva soggetta a tassazione.
Polizze Sanitarie e Infortuni Extraprofessionali
Le polizze sanitarie, generalmente, coprono il rischio malattia, includendo servizi come:
- Rimborso per esami diagnostici e degenze ospedaliere;
- Rimborso per spese mediche generali;
- Eventuali rimborsi giornalieri in caso di degenza.
Le polizze per infortuni extraprofessionali riguardano gli incidenti che possono accadere fuori dall’ambito lavorativo.
Se il beneficiario della polizza è la società, i premi pagati sono un costo deducibile, poiché finalizzati a tutelare il patrimonio aziendale. In questo caso, l’indennizzo ricevuto dalla società in caso di sinistro è considerato una sopravvenienza attiva e quindi tassabile, mentre l’amministratore non è soggetto a tassazione sui premi o sugli indennizzi ricevuti.
