La qualifica di esportatore abituale si ottiene solo qualora le esportazioni dirette e le operazioni assimilate registrate ai fini IVA nell’anno solare precedente (plafond fisso) rappresentino più del 10% del volume d’affari. Il calcolo suddetto prende in considerazione esclusivamente l’imponibile delle operazioni incluse nel volume d’affari e pertanto non è influenzato dalla variazione dell’aliquota dell’imposta.
Il calcolo del plafond disponibile tiene conto “dell’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente” per il plafond fisso, ai sensi dell’art. 8 comma 2 DPR 633/72. Pertanto non è rilevante la variazione dell’aliquota dell’imposta.