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Omissione elenco INTRASTAT acquisti merce

Prima di procedere oltre, ai fini della presente disamina è utile soffermarsi sull’individuazione del momento temporale in cui scattano tutti gli obblighi INTRASTAT in caso di acquisto di merce a livello comunitario.

In particolare, ai sensi dell’art. 39 D.L. n. 331/1993, gli acquisti intracomunitari di beni “si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al concessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”. Lo stesso art. 39, al comma 2 continua affermando che “se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato al comma 1 (consegna) è ricevuta fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella di pagamento”.

Stando, quindi, a quanto appena riportato, il momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario deve essere così individuato:

a)     Trasporto con mezzi del cedente: il momento di effettuazione dell’operazione di realizza quando il bene viene consegnato all’acquirente nel territorio italiano;

b)     Trasporto con mezzi dell’acquirente: il momento di effettuazione dell’operazione di realizza quando il bene arriva nel luogo di destinazione;

c)      Trasporto con mezzi di un terzo vettore: il momento di effettuazione dell’operazione di realizza quando il bene viene consegnato all’acquirente nel territorio italiano.

Nel caso in esame il momento di effettuazione dell’operazione è identificato, stante la modalità di trasporto di cui al punto c), o quanto il bene viene consegnato all’acquirente nel territorio italiano, o se anteriore, quando è stata ricevuta telematicamente la fattura.

Pertanto, la fattura in questione dovrà essere oggetto di integrazione ed integrazione tanto nel registro IVA vendite, quanto in quello degli acquisti a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72. Poiché, quindi, il risultato della liquidazione è fondamentalmente neutrale, due le soluzioni possibili:

a)     annotare la fattura (tanto in vendita, quanto in acquisto) in coda a quelle registrate a giugno e rilanciare la liquidazione mensile (sul punto sottolineamo che il risultato finale della liquidazione non dovrà cambiare); oppure

b)     ricorrere ad un registro sezionale apposito entro cui far confluire questa tipologia di operazioni (acquisti comunitari), così da ovviare ad eventuali problematiche di numerazione.

Per quanto riguarda gli elenchi INTRASTAT di periodo, è evidente che è stata compiuta un’omissione nella comunicazione dei dati, sanabile con l’invio di un modello INTRASTAT ad hoc, ed il contestuale pagamento di un ravvedimento. In particolare, è consigliabile agire nel seguente modo:

a)     presentazione spontanea dell’elenco INTRASTAT omesso nel più breve tempo possibile;

b)     pagamento in F24 della sanzione ridotta ad 1/8 di quella prevista pari ad Euro 516,46, e pertanto equivalente ad Euro 64,56 per ciascun modello omesso, con indicazione del codice tributo 8911 (consigliamo di presentare il modello F24 di ravvedimento lo stesso giorno in cui avverrà l’invio del modello).

La regolarizzazione spontanea è ovviamente subordinata alla circostanza che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative (a titolo esemplificativo anche l’invito a presentare l’elenco omesso) delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.

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