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Novità tracciabilità flussi finanziari negli appalti pubblici

Il legislatore, con il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, all’art. 6 ha introdotto importanti disposizioni interpretative e attuative di alcune norme della legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, al comma 2, si è precisato che se il contratto è stato stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n.136/2010 (7 settembre 2010) vi è un termine di centottanta giorni entro cui effettuare l’adeguamento, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/2010, e cioè dal 17 dicembre 2010. Alla luce della prescrizione normativa in questione, quindi, i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle norme di tracciabilità entro il prossimo 17 giugno 2011. Qualora entro tale ultima data i contratti non siano aggiornati la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell’art. 1374 c.c., stante il quale il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Dalle nuove disposizioni si evince, inoltre, come durante tutto il periodo di moratoria, fino a quando non si decida di effettuare l’adeguamento contrattuale, non sussista alcun obbligo di rispetto delle norme di tracciabilità indicate dalla legge n.136/2010 e dal recente D.L. n.187/2010.

Diversamente, nell’ipotesi in cui la stipula dello stesso contratto di appalto o subappalto sia stata effettuata in data posteriore al 7 settembre 2010, esso dovrà attenersi alle disposizioni della legge n.136/2010 come interpretata e modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187/2010. La mancata apposizione nei contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010 di un’apposita clausola risolutiva espressa, con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comporta la nullità assoluta dello stesso, stante quanto disciplinato dall’art. 3, comma 8, della legge n.136/2010 e successive modificazioni.

Il comma 4 dell’art. 6 chiarisce, invece, cosa si debba intendere con la locuzione “conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva”: in particolare tale espressione “si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo art. 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate”. Sembra, pertanto, da escludersi la necessità di aprire un conto ad hoc per questo tipo di operazioni, e la possibilità, quindi, di poter utilizzare anche gli usuali conti aziendali già in uso, purché siano effettuate le comunicazioni come giustamente richiestevi dal cliente.

Quanto alla scelta degli strumenti di pagamento, accanto al bonifico bancario o postale, il D.L. n.187/2010 ha disposto che possono essere utilizzati anche strumenti diversi, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. La determinazione n.8 del 18 novembre 2010, emanata dalla Avcp, indica come idoneo ad assicurare la piena tracciabilità anche la ricevuta bancaria (Ri.Ba.): in tal caso, l’indicazione del codice del CIG o del CUP dovrà avvenire da parte del beneficiario. Per completezza sull’argomento facciamo presente che secondo alcuni esperti non è invece in grado di rispettare il requisito della piena tracciabilità il rapporto interbancario diretto (c.d. RID).

Per ciò che riguarda l’aspetto sanzionatorio, infine, l’art. 7 del D.L. n.187/2010 stabilisce, altresì, che è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria, in misura variabile dal 2% al 10% del valore della transazione stessa, anche l’omissione dell’indicazione del CUP o del CIG di cui all’art. 3, comma 5, legge n.136/2010, nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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