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Note di credito da soggetti non residenti

Prima di procedere oltre è bene soffermarsi sull’articolo 226 della Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, all’interno del quale vengono delineate le caratteristiche fondamentali che devono essere osservate affinché una nota di variazione possa avere o meno valenza fiscale a fini IVA.

In particolare i tratti salienti sono così riassumibili:

1)        Data di emissione (nel caso assente, in quanto accennato in maniera generica solo il mese “dic. 2012”);

2)        Numero sequenziale con una o più cifre che identifichi la fattura cui la nota di variazione si riferisce (nel caso in esame completamente assente);

3)        Numero di identificazione IVA del cedente (presente nel caso in esame);

4)        Numero di identificazione IVA del cessionario (assente nel caso in esame);

5)        Nome ed indirizzo completo del soggetto passivo e dell’acquirente o del destinatario (presenti nel caso in esame);

6)        La quantità e la natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi (presenti nel caso in esame);

…;

11-bis) se l’acquirente/destinatario è debitore d’imposta la dicitura “inversione contabile” (completamente assente nel caso in esame).

Alla luce, quindi, di questa breve elencazione in cui sono stati riepilogati i caratteri salienti che possono interessare affinché una nota di variazione possa avere valenza fiscale a fini IVA, è evidente che nello specifico caso il documento proposto non possa qualificarsi in tal senso.

Pertanto, poiché il documento non assume alcuna rilevanza fiscale, lo stesso non dovrà essere registrato e/o integrato a fini IVA e, quindi, nemmeno riepilogato negli elenchi INTRASTAT di periodo.

Lo stesso orientamento (non inserimento del documento in INTRASTAT) è stato peraltro confermato anche dallo stesso Ufficio delle Dogane di Padova con cui si ha avuto modo di interloquire direttamente.

 

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