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Modalita’ registrazione fattura differita (cosiddetta I.V.A. per cassa)

Premettiamo che tale beneficio così detto dell’ “IVA per cassa” non è generalizzato infatti esso:

1) si applica solo ai contribuenti con volume d’affari non superiore a 200.000 euro;

2) è limitato alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati;

3) è applicato per scelta, su ogni singola operazione e non si estende a tutte le cessioni o prestazioni effettuate dal soggetto interessato al “differimento”.

Il regime, inoltre, presenta le seguenti particolarità:

a) dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta deve comunque essere versata anche se il pagamento non è stato, ancora, effettuato;

b) però, se il cessionario o il committente fallisce prima di aver effettuato il pagamento o se è assoggettato a procedure esecutive, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre l’anno;

c) per poter usufruire di tale beneficio è necessario indicare espressamente in fattura che si tratta di “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”. In caso contrario si applicano le regole ordinarie.

Si fa presente che il soggetto che riceve la fattura potrà effettuare la detrazione dell’I.V.A. solo dopo il pagamento del corrispettivo, ed in caso di pagamento parziale, la detrazione dell’I.V.A. potrà essere effettuata per un ammontare che si ottiene applicando la proporzione fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Quindi il cessionario annoterà la predetta fattura nel “registro delle fatture di acquisto” al suo arrivo, ma ne sospenderà la detrazione, annotando e mettendo in evidenza il totale dell’IVA a credito sospesa nel prospetto della relativa liquidazione di periodo.

Al contrario, la stessa IVA sospesa verrà conteggiata come IVA detraibile ed evidenziata nel prospetto della liquidazione del periodo nel corso del quale verrà pagato il corrispettivo.

Da un punto di vista meramente pratico, a nostro avviso, la possibile evidenziazione dell’importo I.V.A. a credito differito anche nelle liquidazioni intermedie tra quella di sospensione e quella di detrazione, non è necessario e anzi potrebbe essere fonte d’errore perché informazione forviante. Per esempio, se così si operasse, dalla mera analisi delle singole liquidazioni periodiche, si potrebbe dedurre erroneamente che di volta in volta, in ogni liquidazione periodica, si sia creato un credito I.V.A. differito pari a quell’importo che di continuo si riporta.

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