Il lavoratore autonomo, esercente arte o professione abituale, si trova spesso a dover sostenere spese di trasferta, vitto o alloggio, che rientrano nello svolgimento di un incarico professionale. Da un punto di vista fiscale, è necessario distinguere quelle sostenute direttamente dal professionista oppure dal relativo committente per conto dello stesso. Nel primo caso, i documenti di spesa saranno intestati al professionista il quale potrà riaddebitare i costi al committente, integrandoli nel compenso indicato in fattura. Di conseguenza le spese in esame:
- se riaddebitate al cliente analiticamente, saranno integralmente imponibili e deducibili in capo al professionista
- se riaddebitate forfettariamente, saranno integralmente imponibili ma deducibili nel limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno.
Diversamente, talvolta può accadere che il committente sostenga direttamente le spese di trasferta del professionista. Tuttavia, a partire dal 2017 (a seguito delle modifiche recate dalla Legge 81/2017, art. 8, all’art. 54, comma 5, Tuir) tali costi non possono qualificarsi come compenso in natura per il professionista che ha usufruito dei servizi. Dette spese non potranno essere riportate in fattura, restando quindi fiscalmente irrilevanti in capo al beneficiario del servizio. La ragione è dovuta al fatto che il documento che attesta le spese sarà intestato al cliente, salvo la possibilità di indicare i dati del professionista che ha usufruito del servizio (ad es. volo aereo). Le spese di trasferta dovranno quindi essere trattate come costi deducibili in capo al committente e non avranno alcuna rilevanza in capo al professionista.
A tal proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 31/2014) chiarendo che la funzione di questi costi si deve ritenere comunque assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista al committente; ciò escluderà queste componenti dall’ambito delle spese di rappresentanza (deducibili nella misura del 75%). Tali spese saranno quindi interamente deducibili se ne è dimostrata l’inerenza, rispetto all’attività del committente, e l’effettività. Risulta inoltre necessario che dalla documentazione fiscale compaiano gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito dei servizi. Si aggiunge che anche l’IVA relativa a dette spese è totalmente detraibile, ad eccezione delle spese di trasporto di persone (lett. e) art. 19bis1 DPR 633/1972)
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