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La revisione dell’accertamento doganale

Dal controllo della bolla doganale in questione e della relativa fattura ricevuta dal fornitore cinese emerge un errore di natura sostanziale, in quanto nella bolla è stato computato un valore statistico molto più basso rispetto all’importo indicato nella fattura ricevuta dal fornitore. Tale errore è riconducibile alla dichiarazione  in dogana di un valore della merce di gran lunga minore rispetto a quello effettivo risultante della fattura del fornitore. Pertanto, al fine di regolarizzare la bolletta doganale, è possibile richiedere la revisione dell’accertamento doganale.

La revisione dell’accertamento doganale è lo strumento che consente, entro il termine di tre anni, di riesaminare la dichiarazione doganale ad accertamento concluso, allo scopo di controllare la correttezza e completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti, acquisiti anche successivamente alla definizione dell’accertamento stesso. Tale revisione può essere effettuata d’ufficio, da parte della dogana, oppure su istanza di parte, nel caso in cui l’operatore stesso abbia rilevato degli errori formali o sostanziali o nuovi elementi a suo tempo omessi e voglia richiederne la correzione.

Nel caso di revisione su istanza di parte, l’istanza di revisione deve essere presentata alla dogana presso cui è stata dichiarata la merce. Può essere presentata direttamente dall’operatore o tramite il rappresentante o dichiarante che figura nelle caselle 14 e 54 del DAU. L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti, da allegare in originale:

– esemplare della bolletta doganale in proprio possesso;

– documentazione commerciale e di trasporto elencata nella casella 44 (Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni);

– ulteriore documentazione che comprovi la variazione degli elementi per i quali si richiede la revisione.

È sempre consigliabile tenere una copia di tutta la documentazione inviata ed inserire nell’istanza il nominativo, il recapito telefonico ed eventualmente la mail della persona da contattare per eventuali informazioni.

Nell’istanza vanno descritte in modo chiaro tutte le variazioni degli elementi dichiarati, facendo riferimento ai documenti che si allegano.

Se i nuovi elementi dell’accertamento determinano una riliquidazione dei diritti già calcolati all’atto dell’operazione doganale nella casella 47 del DAU, con maggiori diritti dovuti, l’istanza di revisione andrà corredata, oltre che dalla documentazione originale che comprovi gli elementi variati, anche da una dichiarazione integrativa a titolo di modifica della bolletta originaria. Può risultare utile a tale scopo richiedere una stampa del DAU con gli elementi corretti al proprio rappresentante, che ha dichiarato e sottoscritto la bolletta doganale.

L’ufficio doganale verifica le condizioni di ammissibilità dell’istanza e controlla gli elementi e i documenti che supportano la richiesta. Al fine di accertare la correttezza e fondatezza dei nuovi elementi dell’accertamento, può essere richiesto per iscritto ulteriore documentazione.

Nel caso non ricorrano i presupposti, l’ufficio potrà rigettare l’istanza, anche tacitamente, cioè senza formale comunicazione, se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta non sia stata data comunicazione di istruttoria in corso o dell’esito dell’attività di revisione.

Al termine dell’attività di controllo, documentata nel verbale di accertamento, viene emessa la decisione amministrativa sotto forma di “avviso di accertamento suppletivo e di rettifica”, che viene notificato alla parte, normalmente mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, e costituisce la comunicazione dell’obbligazione al soggetto passivo. Sulla base di tale avviso la dogana procede alla rettifica degli elementi errati nel sistema informativo doganale e contestualmente al recupero dei maggiori diritti.

L’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica contiene l’ammontare dei tributi dovuti, le motivazioni della decisione assunta, le modalità e i termini di versamento, il responsabile del procedimento e l’autorità amministrativa a cui presentare eventuale ricorso.

Infine, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione Black list, in base agli Incoterms presenti nella fattura del fornitore cinese (FOB) e nella bolla doganale (EXW) si desume che la società (IT) acquista i prodotti da un fornitore cinese (il quale emette fattura), ma riceve la merce da Hong Kong che rappresenta nella bolletta doganale il paese d’esportazione. Tale operazione deve essere, quindi, oggetto di comunicazione Black list poiché i beni vengono acquistati da un operatore economico residente in un paese a fiscalità privilegiata (Hong Kong).

Per quanto riguarda i valori da dichiarare nella comunicazione (che sarà la comunicazione integrativa del trimestre luglio/settembre 2010 da presentare entro il 31/01/2011, senza alcuna sanzione), in assenza di chiarimenti ufficiali in questo senso da parte dell’Agenzia delle entrate, si consiglia prudenzialmente di dichiarare come imponibile al rigo A19 l’importo più alto indicato in fattura e pagato al fornitore cinese, come imposta al rigo A20 l’importo dell’IVA liquidata in dogana espresso sulla bolletta doganale.

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