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IVA per cassa – caparra confirmatoria e momento di esigibilità

Il caso proposto prevede che in sede di fornitura di materiale edile venga prevista contrattualmente una caparra confirmatoria da corrispondersi alla stipula del contratto a carico del committente. Tale importo non rileva ai fini IVA, come espresso già più volte in precedenti risposte a quesiti, essendo una somma versata con finalità di rafforzamento e garanzia dell’obbligazione.

Lo stesso contratto di fornitura di beni prevede che la caparra venga utilizzata per pagare il prezzo pattuito soltanto all’ultima delle consegne previste dalla fornitura stessa, per evidenti esigenze di garanzia e in conformità a quanto previsto dall’art. 1385 del Codice Civile; solo in quel momento si assisterà quindi al cambiamento della natura della somma incassata da “caparra confirmatoria” a “saldo” del corrispettivo pattuito. Naturalmente la caparra potrebbe anche essere restituita interamente al cliente o, situazione intermedia,  servire in parte al saldo dell’operazione e in parte essere restituita.

Naturalmente, nel regime dell’IVA per cassa la caparra rileva ai fini dell’esigibilità e del versamento dell’imposta solo nel momento in cui la stessa viene utilizzata tutta o in parte ad incasso delle fatture emesse.

L’eventuale restituzione della caparra residua al cliente non costituisce invece operazione rilevante ai fini IVA, in quanto trattasi di mera movimentazione finanziaria.

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