Sul punto si chiarisce che nella fornitura di beni che poi siano destinati ad essere impiegati (esclusivamente) per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio come “interventi di restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica” è applicabile l’aliquota IVA del 10% (n. 127-terdecies Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/72).
Lo stesso Ministero delle Finanze in più sedi ha precisato che l’agevolazione si applica solo per i beni che possano considerarsi finiti, per tali intendendosi quelli che, anche al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (ad esempio: gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas …). La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono beni finiti quelli che, pur essendo tali per il cedente (nel caso la società istante il quesito) costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (ad esempio: mattoni, maioliche, chiodi, altro).
Pertanto, in base a queste considerazioni, i tavolati, pur essendo prodotti finiti per il cedente, non possono dirsi tali per l’acquirente dal momento che, a seguito del montaggio, perdono la loro individualità e divengono parte integrante dell’immobile e, qualora smontati, anche se suscettibili di riutilizzazione, potrebbero perdere la proprie caratteristiche tecniche e strutturali.
Di conseguenza, a parere di chi scrive ed in base alle informazioni fornite, la cessione dei tavolati deve essere assoggetta ad aliquota IVA ordinaria del 21%, a nulla rilevando la richiesta dell’acquirente (così anche la Ris. N. 71/E/2012).