Generalmente, il trasferimento della proprietà, per quanto riguarda i beni mobili, avviene nel momento in cui le parti manifestano il reciproco consenso (compravendita ad effetti immediati).
Vi sono tuttavia alcune fattispecie, c.d. compravendite ad effetti differiti, nelle quali il trasferimento della proprietà è procrastinato, rispetto al mutuo consenso, al verificarsi di determinati ulteriori eventi previsti dal codice civile e riferiti alla particolare tipologia o condizione del bene compravenduto. Il differimento dell’effetto traslativo della proprietà può, però, discendere anche da una mera espressione di volontà dei contraenti legata, nella quasi totalità dei casi, ad una esigenza del cessionario, proprio come nel caso dell’invio dei beni in “conto visione”.
Ora, scendendo nel dettaglio del quesito posto, ai fini I.V.A. l’art. 6, co. 1, D.P.R. n. 633/72 stabilisce che “… le cessioni di beni si considerano effettuate … nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, … si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione …”.
Inoltre, stando alle disposizioni di cui all’art. 41, co. 3, D.L. n. 331/1993, l’invio di beni nel territorio di un altro Stato membro in conto visione non costituisce un’operazione di cessione intracomunitaria in quanto deficitaria dell’imprescindibile requisito dell’onerosità e, quindi, non riepilogabile negli elenchi INTRASTAT di periodo.
Di conseguenza, al momento dell’invio all’estero dei beni (dicembre 2011), gli stessi dovevano essere scortati da idoneo DDT con indicazione della clausola “beni in conto visione”, e doveva essere contestualmente compilato il registro relativo alla movimentazione dei beni di cui all’art. 50, co. 5 D.L. n. 331/1993.
Stando a quanto precedentemente illustrato, solo in caso di manifesto consenso del cessionario, potranno ricorrere gli estremi della cessione intracomunitaria, e quindi la stessa dovrà essere inserita negli elenchi riepilogativi INTRASTAT con riferimento al periodo in cui la stessa è stata registrata o soggetta a registrazione (ipotesi confermata anche nella circolare ministeriale n. 36/E/2010, che riprendeva quanto già indicato nella risoluzione ministeriale n. 30 del 10.03.2000). Nel caso di specie, il consenso alla transazione si è avuto a gennaio con emissione di relativa fattura: l’operazione, quindi, sarà riepilogata negli elenchi INTRASTAT di gennaio 2012, il cui invio scade il prossimo 25 febbraio 2012.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che nelle cessioni intracomunitarie è sempre necessario verificare che la partita I.V.A. del cessionario sia presente nell’archivio VIES: diversamente il richiamo alla non imponibilità della cessione sarebbe errato e non giustificato.