1. Cessioni e acquisti di beni
Il D.M. 24.12.1993, all’art. 4, comma 1, lett. c) dispone espressamente, tra le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le operazioni di cessione di beni verso operatori residenti a San Marino possano fruire del regime di non imponibilità I.V.A. ex art. 8 del D.P.R. n.633/1972, la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per la sola parte fiscale. La norma prosegue stabilendo l’esonero da tale obbligo per i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con Paesi comunitari.
A riguardo, la risoluzione n.83/E del 23.04.1997, interpretando la sopracitata norma, ha illustrato le seguenti ipotesi di comportamento:
a) l’operatore nazionale (la Vostra società) effettua cessioni verso San Marino e verso altri Stati comunitari: l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT sussiste, anche nel caso in cui nel corso di un mese o di un trimestre non siano poste in essere cessioni intracomunitarie;
b) l’operatore nazionale effettua esclusivamente cessioni verso San Marino: non sussiste l’obbligo di presentare gli elenchi;
c) l’operatore nazionale effettua cessioni verso San Marino e acquista beni in altri Stati membri: non sussiste l’obbligo di presentare gli elenchi.
L’Amministrazione finanziaria afferma, inoltre, che l’obbligo di riepilogo negli elenchi INTRASTAT non riguarda le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in San Marino (tale adempimento dovrebbe essere assolto dall’Ufficio Tributario di San Marino).
2. Acquisti e prestazioni di servizi
Con riguardo alle operazioni attive e passive aventi ad oggetto servizi, non sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, dal momento che gli stessi riguardano solamente scambi con operatori economici residenti in Paesi membri dell’Unione Europea. Ad oggi la Repubblica di San Marino è considerata territorio extracomunitario (operatori sanmarinesi = operatori extracomunitari), per cui non si ritiene applicabile il comma 6, art. 50, del D.L. 331/1993. Segnaliamo, inoltre, che al contrario di quanto è previsto per le cessioni di beni, il D.M. 24.12.1993, che detta le disposizioni sui rapporti tra Italia e Repubblica di San Marino, nulla dispone in riferimento all’obbligo INTRASTAT per gli acquisti e le prestazioni di servizi verso operatori economici sanmarinesi.