L’operazione prospettata dal quesito si colloca tra le prestazioni di servizi cosiddette generiche territorialmente rilevanti ai fini IVA secondo la regola del committente: infatti l’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 stabilisce che sono tassabili le operazioni suddette nello Stato di residenza del committente soggetto passivo, indipendentemente che la prestazione di servizi sia resa da un soggetto residente, comunitario o extracomunitario.
L’assoggettamento all’imposta avviene mediante il meccanismo del reverse charge o inversione contabile ai sensi dell’art. 17 comma 2 D.P.R. n. 633/72, il quale prevede l’emissione di un’autofattura da parte del committente al momento di effettuazione dell’operazione, la quale sarà oggetto di registrazione sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite.
Per il corretto trattamento fiscale ai fini IVA è necessario procedere con le seguenti considerazioni:
1) Identificazione del momento di effettuazione dell’operazione. Nelle prestazioni di servizi rese da prestatori non residenti a soggetti passivi residenti è necessario identificare il momento di effettuazione della prestazione a norma dell’art. 6 comma 6 D.P.R. n. 633/72 che coincide con l’ultimazione del servizio il quale, nel caso di specie, si realizza in base agli accordi con il fornitore nel momento in cui l’importazione è stata effettivamente compiuta ed allorquando la provvigione spettante per l’attività di intermediazione nell’acquisto di beni in importazione è riconosciuta. Tuttavia se anteriormente all’importazione avviene in tutto o in parte il pagamento della prestazione, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento.
2) Emissione e registrazione dell’autofattura. Dopo aver identificato il momento di effettuazione dell’operazione (riconoscimento della provvigione o, se anteriore, pagamento), entro il quindicesimo giorno del mese successivo, si dovrà emettere autofattura indicando: l’imponibile, l’ammontare dell’imposta o l’eventuale titolo di non imponibilità (come si dirà nel punto 3), la dicitura “autofatturazione”.
L’autofattura, da emettere anche nel caso in cui il prestatore extracomunitario abbia provveduto all’emissione del documento, deve essere registrata sia tra le operazioni attive che passive entro lo stesso termine previsto per l’emissione ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (es.: per un’operazione effettuata nel mese di ottobre, si deve procedere all’emissione e registrazione dell’autofattura entro il 15 novembre ma facendo rientrare l’operazione nella liquidazione mensile di ottobre).
3) Valutazione dell’eventuale titolo di non imponibilità dell’operazione. Le operazioni di intermediazione relative a beni in importazione godono potenzialmente del regime agevolativo di non imponibilità IVA ex art. 9 comma 1 n. 7) DPR 600/73. La non imponibilità verrà accordata solo qualora la data di assegnazione della destinazione doganale dei beni sia anteriore al momento di effettuazione dell’operazione.
In termini pratici si potranno avere due regimi di applicazione del tributo:
– non imponibile ex art. 9 comma 1 n.7) qualora la data di assegnazione della destinazione doganale dei beni (importazione in dogana) sia anteriore o contestuale al momento di effettuazione dell’operazione. In questo caso verrà emessa autofattura con la dicitura “operazione non imponibile” ex art. 9 comma 1 n. 7) DPR 600/73;
– Imponibile ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 qualora la data di assegnazione della destinazione doganale dei beni sia posteriore al momento di effettuazione dell’operazione che si realizza, ad esempio, nel caso di pagamento anticipato della provvigione, il quale diviene momento di effettuazione dell’operazione – vedasi punto 1) (si raccomanda pertanto di porre attenzione a tale eventualità). L’autofattura in questo caso riporterà l’imponibile e l’ammontare dell’imposta.
Non si segnalano ulteriori costi aggiuntivi per prestazioni di servizi fornite da soggetti residenti nella Repubblica Popolare Cinese.