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Implicazioni fiscali acquisti di beni da soggetto extra – UE provenienti da Stato UE

Sul punto, ci troviamo di fronte ad una triangolazione extra-comunitaria, in quanto sono presenti contemporaneamente un operatore nazionale (Alfa S.p.a.), un operatore comunitario (Beta B.V.) ed un operatore extra-comunitario (Beta Inc.). Infatti, anche se la merce viene trasportata da un Paese comunitario (Olanda, in cui è stata sdoganata) ad un altro (Italia), l’operazione non ha status intracomunitario poiché il primo cessionario è extra – UE (U.S.A.). Quindi, in base a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 Alfa S.p.A. dovrà adempiere agli obblighi I.V.A. mediante il meccanismo del reverse charge. L’operazione non si configura, quindi, come un’importazione perché la merce acquistata non è estera ma è comunitaria, o è stata immessa in libera pratica da un soggetto UE. Pertanto, a norma dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, l’acquisto è soggetto ad I.V.A. in Italia.

L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 attualmente in vigore prevede, in caso di operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi residenti, dove il debitore di imposta risulta essere il destinatario, che quest’ultimo debba procedere all’assolvimento dell’I.V.A. mediante il meccanismo del reverse charge. In altre parole, il cessionario/committente italiano diventa l’obbligato agli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa I.V.A.

In pratica, Alfa S.p.A. dovrà:

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