D: Gli eredi del de cuius mancato nel 2017 decidono di pubblicare il testamento a gennaio 2021 e successivamente di inviare la dichiarazione di successione. E’ corretto versare le sanzioni pari al 120% delle imposte scaturite con l’aggiunta della sanzione del 30% per omesso versamento? E’ possibile avvalersi del ravvedimento operoso nonostante siano trascorsi 3 anni?
R: L’art. 31 del D.Lgs. 346/90 stabilisce che la dichiarazione di successione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
A norma dell’art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Pertanto, salvo casi particolari (espressamente previsti dall’art. 31 del D.lgs 346/90) il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data della morte del de cuius.
L’art 50 D.lgs 346/1990 dispone che l’omissione della presentazione della dichiarazione di successione sia punita con una sanzione amministrativa:
- compresa tra euro 250 ed euro 1.000 se le imposte non sono dovute;
- compresa tra il 120% e 240% dell’imposta dovuta, liquidata o riliquidata dall’ufficio, con un importo minimo di 250 euro.
Per completezza si fa presente che, in caso di ritardo non superiore a trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa:
- compresa tra euro 150 ed euro 500, se non è dovuta alcuna imposta;
- compresa tra il 60% e il 120% dell’imposta dovuta, liquidata o riliquidata dall’ufficio.
Come chiarito dalla Circolare AdE n. 192/98, anche se non espressamente contemplato dalla norma, la disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13 D.lgs 472/97 opera altresì per il tributo successorio, con la possibilità di fruire di una riduzione della sanzione in misura proporzionale al ritardo dell’adempimento. Tuttavia, lo stesso articolo 13 al comma 3 e la stessa circolare, precisano che “quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione”. In questo caso, dunque, il ravvedimento operoso risulta articolato in due fasi. In un primo momento, infatti, il contribuente deve, nei termini indicati dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 (differenti a seconda dei casi), attivarsi nella rimozione dell’inadempimento. Successivamente l’ufficio notificherà alla parte un avviso contenente:
- la liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni
ridotte;
- l’avvertenza che la notifica avviene al preciso scopo di rendere
possibile il perfezionamento del ravvedimento.
È dal momento della notificazione di tale avviso che iniziano a decorrere i 60 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione.
Il contribuente quindi di fatto non può ravvedersi in completa autonomia ma dovrà attendere la liquidazione dell’ufficio. Pertanto, il contribuente dovrà procedere alla rimozione formale dell’omissione presentando idonea dichiarazione di successione. Successivamente, l’Agenzia provvederà alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi maturati fino al momento di rimozione della violazione e della sanzione in misura ridotta (ad 1/6 quindi al 20%). Il contribuente dovrà procedere al versamento di quanto riportato nell’avviso entro il termine di 60 giorni, diversamente l’Ufficio competente provvederà ad applicare la sanzione in misura piena, oltre agli interessi di mora.
Pubblicato su PlusPlus24