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Fondo di Garanzia ed Obblighi sulle polizze Catastrofali

Fondo di Garanzia ed Obblighi sulle polizze Catastrofali

 

A partire dal 1° ottobre 2025, tutte le imprese di medie dimensioni (50–250 dipendenti o con ricavi fino a 50 milioni di euro) devono sottoscrivere una polizza assicurativa contro eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, esondazioni).

Quali beni devono essere assicurati

La copertura deve riguardare le immobilizzazioni materiali utilizzate nell’attività d’impresa, anche se non di proprietà. In particolare:

· Terreni

· Fabbricati (incluse opere fisse, impianti interni, recinzioni, ecc.)

· Impianti e macchinari (anche elettronici o CNC)

· Attrezzature industriali e commerciali

L’obbligo, quindi, riguarda anche gli immobili in affitto, i quali devono essere assicurati se utilizzati nell’attività d’impresa.

La normativa (art. 1-bis, comma 2 del D.L. 155/2024 e D.M. 18/2025) chiarisce che l’obbligo assicurativo riguarda tutti i beni impiegati nell’attività aziendale, a qualsiasi titolo: quindi non solo quelli di proprietà, ma anche quelli in locazione, leasing o comodato d’uso. L’obbligo non sussiste se i beni sono già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Sono esclusi:

· Veicoli iscritti al PRA

· Merci e scorte di magazzino

· Immobili in costruzione

· Immobili abusivi o privi di titolo edilizio

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda tutte le imprese italiane e quelle straniere aventi una stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro delle imprese. Sono esclusi i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e le imprese agricole e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata salvo che non sia svolta in regime di impresa.

Massimali e limiti di indennizzo

Le polizze prevedono limiti variabili:

· Fino a 1 milione €: scoperto massimo del 15%

· Da 1 a 30 milioni €: indennizzo minimo garantito del 70%

· Oltre 30 milioni €: massimali negoziabili tra le parti

Conseguenze in caso di mancata sottoscrizione

Non sono previste sanzioni pecuniarie, ma l’impresa sarà esclusa da contributi, agevolazioni e finanziamenti pubblici, contratti di sviluppo e incentivi per l’economia circolare ed in futuro potrebbero essere introdotte limitazioni per l’Accesso al Fondo di Garanzia. Nel caso in cui il Comitato del Fondo di Garanzia confermi questo indirizzo, le imprese con i fidi garantiti potrebbero trovarsi in difficoltà nella gestione dei rinnovi, rischiando di andare incontro a pericolose discontinuità che metterebbero a repentaglio l’utilizzo delle linee.

Tale impatto si estenderebbe dal 1° gennaio 2026 anche alle imprese più piccole per le quali verrebbe a sorgere il medesimo obbligo di sottoscrizione di polizze catastrofali.

In attesa di capire cosa sarà deciso dal legislatore e dal Fondo di Garanzia, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali per rimanere sempre aggiornati.

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