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Fattura per cessione autovettura come incentivo all’esodo

La società all’atto di acquisto dell’autovettura ha detratto solo in parte (40%) l’imposta addebitata in fattura, come stabilito dall’art. 19-bis 1 DPR n. 633/72; la differenza tra l’Iva detratta e quella addebitata in fattura è stata, invece, registrata come indetraibile.

Nella successiva cessione al Sig. Alfa come incentivo all’esodo, l’operazione dovrà essere fatturata al valore normale (prezzo di riacquisto sul mercato al momento dell’operazione), la cessione sarà F.C. Iva nella stessa percentuale in cui all’acquisto l’Iva è risultata indetraibile.

Pertanto, più specificatamente, essendo il valore di cessione complessivo di euro 8.835 (come da valutazione fornita da un concessionario e comprensivo del presunto costo di manutenzione di 600 euro) con realizzo di una minusvalenza, la fattura dovrà riportare i seguenti importi:

Imponibile                                          Euro     3.272,22

I.V.A. 20%                                           Euro        654,44

Escluso art. 30 c. 5 L. 388/2000             Euro     4.908,33

Totale                                               Euro     8.835,00

 Per la cessione del PC e del telefono vale lo stesso principio dell’auto e precisamente:

·               Per il PC avendo esso un valore di mercato di 150 euro e considerando che sull’acquisto è stata detratta tutta l’IVA, la fattura avrà 125 euro di imponibile e 25 di IVA.

·               Per il cellulare avendo esso un valore di mercato di 50 euro e considerando che sull’acquisto è stata detratta l’IVA al 50%, la fattura avrà 22,73 euro di imponibile e 4,54 di IVA più 22,73 di importo fuori campo IVA.

 

Ricordiamo inoltre che le fatture di cessione gratuita dei beni vanno emesse all’atto della consegna dei beni stessi. Le minusvalenze o plusvalenze eventualmente scaturenti dalla contabilizzazione delle fatture sono deducibili o tassabili in proporzione alla percentuale scaturente dal rapporto tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto  e  quello complessivamente effettuato sul cespite. Per i beni in leasing riscattati e ceduti nello stesso esercizio, in mancanza di ammortamenti effettuati, la plus/minusvalenza realizzata assume rilevanza fiscale nella misura pari al rapporto tra ammontare dei canoni dedotti e ammontare complessivo dei canoni dovuti.

 

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