L’art. 21 del D.P.R. n.633/72 prevede che per ciascuna operazione imponibile debba essere emessa una fattura al momento di effettuazione dell’operazione. Le cessioni di beni mobili, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/72 si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione degli stessi. Tuttavia, sempre l’art. 6 c.4, prevede che se anteriormente alla consegna/spedizione dei beni sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato alla data del pagamento. Questo significa che nel momento del pagamento dell’anticipo, anche se la merce non è stata ancora consegnata o spedita, l’anticipo andrà fatturato in base alla normativa Iva applicabile (in questo caso si tratta di esportazione diretta, non imponibile art. 8 lettera a) del D.P.R. n.633/72).
Successivamente, nel momento di consegna della merce, si emetterà la fattura a saldo riepilogativa non imponibile, contenente l’indicazione del prezzo complessivo pattuito nonché gli estremi (anche di registrazione) della fattura emessa in relazione all’incasso del pagamento parziale. Nel caso di acconti ricevuti la fattura deve contenere l’addebito del solo conguaglio.
Con riferimento al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o Territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti Paesi black list), una volta verificato che il cliente fa effettivamente parte della zona black list, il momento rilevante per determinare il periodo dichiarativo in cui comprendere l’operazione da segnalare, coincide con la data di annotazione nei registri obbligatori ai fini Iva ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie (C.M. n. 53/E/10). Vale quindi il principio della registrazione del documento e non il trasferimento di proprietà della merce.