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Esposizione di sconto in fattura

La Legge prevede la possibilità, senza limiti temporali, di effettuare una variazione in diminuzione delle fatture già emesse, per sconti ai clienti, quando sussistono determinate circostanze.

Le cause indicate qui di seguito, attribuiscono al cedente (o prestatore) il diritto di effettuare una variazione in diminuzione, indipendentemente dal momento in cui si verificano (Ris. Min. 17 febbraio 2009 n. 42/E, Ris. Min. 19 novembre 2008 n. 449/E, Ris. Min. 21 luglio 2008 n. 307/E, Ris. Min. 22 maggio 2008 n. 212/E e Ris. Min. 18 marzo 2002 n. 89/E):

1)    obbligo derivante da precise disposizioni di Legge (ad es. riduzione dell’aliquota sulle ristrutturazioni edilizie dal 20% al 10%);

2)    successiva applicazione di sconti o abbuoni purché siano stati previsti nel contratto originario: in tale ipotesi è stato ritenuto sufficiente anche un accordo contrattuale in forma orale, successivo al contratto originario e documentato dalle note di accredito, a condizione che la Legge non richieda la forma scritta per la specifica tipologia del contratto (Cass. 22 giugno 2001 n. 8558); non rilevano, invece, sconti o abbuoni derivanti da consuetudini o usi commerciali di qualsiasi genere (Cass. 8 aprile 1992 n. 4310); se lo sconto o l’abbuono deriva da un sopravvenuto accordo la variazione in diminuzione può essere effettuata solo entro 1 anno dall’effettuazione dell’operazione;

3)    dichiarazione di nullità, annullamento, rescissione del contratto: deve trattarsi, in sostanza, di eventi che, in base al codice civile, determinano sin dall’origine l’invalidità del contratto;

4)    risoluzione, recesso, revoca e simili del contratto: deve trattarsi, cioè, di eventi che sopraggiungono ad alterare in vario modo i rapporti tra le parti che hanno stipulato un contratto valido;

5)    mancato pagamento, parziale o totale, della fattura con IVA ad esigibilità differita emessa per operazioni effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti: la causa del mancato pagamento è irrilevante (risoluzione del contratto, sopravvenuto accordo, annullamento della fattura emessa per errore); se però la fattura è stata emessa con IVA ad esigibilità immediata, per la variazione resta applicabile il limite annuale;

6)    mancato pagamento, parziale o totale, della fattura a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose;

7)    contratto per persona da nominare: è il contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva il potere di nominare, entro il termine legale di 3 giorni o il diverso termine stabilito nel contratto stesso, un’altra persona come parte del contratto (art. 1401 c.c.); se il termine per la nomina non è fissato o è stabilito in modo generico e/o incerto (es. data del rogito, quando questo è previsto al momento della consegna), si rientra nell’ipotesi di sopravvenuto accordo tra le parti, per la cui variazione si applica il termine di 1 anno (Ris. Min. 11 agosto 2009 n. 212/E).

Operativamente qualora vi troviate al descritto punto sub 2):

Dovrete emettere una nota di credito con esplicito riferimento alla fattura oggetto di sconto e al successivo accordo intervenuto in tal senso tra le parti, inserendo nella stessa nota di credito la dicitura “Sconto pari al 5% del totale imponibile della fattura n. ….del……, pari ad Euro 641,70, come stabilito da accordo tra le parti”.

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