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Esportazione farine alimentari – Adempimenti

In particolare, prima di procedere oltre, affinchè vi sia un’esportazione devono sussistere contemporaneamente questi tre elementi, in quanto vi deve essere:

a) il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni;

b) la materiale uscita dei beni al di fuori del territorio comunitario;

c) il trasporto o la spedizione dei beni devono essere eseguite a “cura o nome del cedente o del cessionario” (articolo 8, comma 1, rispettivamente lett. a) e b) D.P.R. n. 633/72).

Pertanto, solo in presenza di questi elementi, l’operazione di cessione potrà definirsi esportazione di beni “fuori campo I.V.A.” in base alle disposizioni di cui al citato articolo 8, comma 1, lett. a) (esportazione diretta) e b) (esportazione indiretta) D.P.R. n. 633/72.

Se il regime di non applicazione I.V.A. resta invariato, diverso discorso deve essere formulato con riferimento alle modalità di uscita della merce dal territorio comunitario: non a caso, infatti, l’emissione della fattura di vendita dovrà richiamare l’articolo 8, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72 qualora l’esportazione avvenga in maniera diretta a cura e a nome del cedente, o tramite vettore dallo stesso individuato ed incaricato dell’esecuzione del trasporto.

Diversamente, saremo in presenza di un’esportazione indiretta di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72, e cioè a cura e nome del cessionario, o tramite vettore dallo stesso individuato ed incaricato.

Da un punto di vista operativo, oltre a procedere con emissione di duplice copia della fattura di cessione con richiamo alle citate disposizioni normative, l’iter e la documentazione fiscale inerente le disposizioni doganali sarà così articolata:

1) la merce in esportazione dovrà essere presentata all’ufficio doganale competente, scortata dalla fattura di vendita e munita della dichiarazione di esportazione (modello DAU – documento amministrativo unico) compilato solo nell’esemplare n. 1, in quanto il n. 2 è stato abolito ed il n. 3 sostituito dal DAE (documento di accompagnamento di esportazione) per la prova dell’esportazione;

2) l’ufficio doganale che riceve la dichiarazione cartacea (ufficio di esportazione) acquisisce sul sistema AIDA il modello, e una volta concesso lo svincolo alla merce, conserva l’esemplare n. 1 del DAU e compila il modello DAE che consegna all’esportatore o a chi lo rappresenta;

3) la merce scortata dal modello DAE viene presentata all’Ufficio doganale d’uscita;

4) la dogana d’uscita espletate le prescritte formalità, comprova l’uscita dei beni dal territorio comunitario comunicando il “visto uscire”.

In linea generale tutti questi passaggi vengono direttamente curati dal vettore incaricato del trasporto, ma per rendere maggiormente completa la trattazione, abbiamo ritenuto opportuno dover riepilogare anche questi step.

Vogliamo ricordare inoltre che in caso di esportazione indiretta, qualora non rientrate in possesso di copia della bolletta doganale entro 90 giorni dall’avvenuta operazione di esportazione, onde evitare presunzioni di cessione con indebito assolvimento d’imposta, sarete tenuti all’emissione di nota di credito nei confronti del cliente finale con addebito della sola I.V.A. dovuta. Una volta ricevuta tutta la documentazione, potrete stornare la nota di credito precedentemente emessa.

Se quanto fin qui illustrato riguarda aspetti di carattere meramente fiscale, tutt’altre considerazioni devono essere formulate con riferimento, invece, agli adempimenti da rispettare in caso di esportazione di alimenti verso Paesi Terzi. Sul punto facciamo presente, che stando alle indicazioni fornite sul sito del Ministero della Salute, prima di avviare operazioni di tal genere, è necessario completare tutte le “procedure per la presentazione delle domande di iscrizione in liste di abilitazione all’esportazione di alimenti”. Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni consigliamo di prendere contatto con l’Agenzia delle Dogane, o con la Camera di Commercio.

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