ADM Associati

Emissione note di credito

L’emissione di note di credito è operazione ammessa solo in casi particolari (art. 26 dpr 633/1972), e più precisamente:

A) senza limiti temporali:

– se l’operazione viene meno in tutto o in parte o si riduce l’ammontare imponibile in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione (vedi art. 1418 e seguenti c.c.);

per il mancato pagamento in tutto o in parte, ma solo in presenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare, amministrazione controllata, concordato preventivo, amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi), e solo ad un determinato stadio di avanzamento di ciascuna procedura (per il fallimento, ad esempio, occorre attendere che divenga definitivo il piano di riparto dell’attivo o, in assenza di piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento) o procedure esecutive rimaste infruttuose;

in conseguenza dell’applicazione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente.

B) entro un anno dall’operazione:

– in presenza delle situazioni sopra indicate, ma in presenza di accordi sopravvenuti fra le parti;

in presenza di errori materiali o di calcolo, presenti nella fattura sin dall’origine.

Calando quanto detto al caso in esame, riteniamo poco plausibile inquadrarlo fra gli sconti o abbuoni; si tratta in sostanza di un accordo transattivo di rinuncia al credito.

Distinguiamo tra:

1)      Fattura del 2008.

IVA

Dal punto di vista iva non ci sono dubbi in merito alla impossibilità di recuperare l’imposta versata: non può trattarsi di situazioni previste contrattualmente sin dall’origine (a meno che il contratto di affitto di azienda in essere non preveda espressamente qualcosa in proposito) e, proprio per la forma scritta dell’atto, non sarebbe neppure possibile sostenere di essere in presenza di un accordo orale.

 

 

REDDITI

Dal punto di vista dei redditi, si può affermare che se fossimo in presenza di uno sconto si tratterebbe giocoforza di una sopravvenienza passiva, fuori competenza ed in quanto tale non deducibile. Tuttavia in base a quanto detto sopra risulta più corretto ritenere che si tratti di una perdita su crediti.

È noto, tuttavia, che vi sono delle precise condizioni in merito alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. (art.101 tuir “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”).

Non essendosi in presenza di una causa “automatica” di deducibilità (ossia l’esistenza di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose), è necessario che gli elementi certi e precisi risultino da un accordo transattivo fra le parti. In merito alla validità di tale accordo richiamiamo la sentenza di Cassazione 23863/2009, che trattando di un caso analogo al vostro precisa: “la previsione legislativa solo di elementi certi e precisi (probatori) della perdita su di un credito ha correttamente indotto questa sezione ad affermare il principio – da confermare per carenza di convincenti argomentazioni contrarie – per il quale, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d’impresa […] non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una  dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso.

La sentenza continua affermando “che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché, come innanzi rilevato, il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di  produzione della stessa”.

 

2)      Fattura del 2011.

IVA

Dal punto di vista iva, è comunque possibile emettere nota di credito con iva.

Distinguiamo quindi due casi:

A)    fra le parti viene fatto un accordo transattivo, analogo a quanto indicato per la fattura del 2008.

B)     qualora la controparte non fosse disponibile in tal senso, si potrebbe comunque pensare di far ricadere la fattispecie in uno sconto concordato fra le parti. In tal caso la nota di credito stessa può far prova dell’avvenuto accordo (vedasi Cassazione 8558/2001); tuttavia sconsigliamo questa strada in quanto poco credibile.

REDDITI

Anche in questo caso distinguiamo tra:

A)    accordo transattivo: si recupera l’iva sulla fattura emessa e il credito residuo viene portato a perdita su crediti.

B)     Ipotesi “sconto”: dal punto di vista reddituale, trattandosi di uno sconto relativo ad operazione eseguita nell’esercizio, si andranno a stornare il ricavo già contabilizzato ed il relativo credito.

 

Riassumendo vi consigliamo:

1)      di emettere nota di credito fuori campo iva, citando l’art. 26 dpr 633/1972, per lo storno del credito 2008. In fattura si dovrà fare riferimento all’accordo transattivo del quale riporto un esempio in calce al quesito.

Contabilmente si tratterà di perdita su crediti.

2)      di emettere nota di credito con iva, per lo storno del credito 2011. In fattura si dovrà fare riferimento all’accordo transattivo del quale riporto un esempio in calce al quesito.

Contabilmente si tratterà di perdita su crediti.

3)      In alternativa (sconsigliata), qualora vi siano problemi ad avere un accordo firmato dalla controparte per il 2011 (sul 2008, ripeto, non vediamo alternative se vogliamo dedurre la perdita su crediti), di emettere nota di credito con iva, a titolo di sconto, per l’importo della fattura emessa nel 2011. Contabilmente si andrà a stornare il ricavo già registrato.

 

ESEMPIO DI ACCORDO TRANSATTIVO A STRALCIO PARZIALE DEL CREDITO

Con la presente fra le parti

Alfa group Srl (indicare i dati anagrafici società e legale rappresentante) da un lato

e

Beta Srl (indicare i dati anagrafici società e legale rappresentante) dall’altro lato,

si intende dare atto dell’accettazione della proposta di saldo e stralcio di parte del credito vantato da Alfa group Srl in relazione alla fattura n.25 anno 2008 e alla fattura n.03 del 2011. In particolare Alfa Group Srl dichiara di rinunciare a titolo definitivo e di rinunciare quindi a qualsiasi azione legale per il recupero del 50% del credito vantato per la fattura n.25/2008 (quindi ad un importo di Euro 36.000) e al credito vantato per la fattura n. 03 del 2011 (quindi ad un importo di Euro 31.548,27 iva esclusa).

Luogo e data.

 

Alfa Group Srl

Amministratore

____________________

 

Beta Srl

Amministratore

____________________

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