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EMISSIONE DELLA FATTURA A SOGGETTO DIVERSO DA COLUI CHE USUFRUISCE DELLA PRESTAZIONE

Ai sensi dell’art 21 del DPR 633/1972 la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni / prestazione di servizi. Il comma 2, infatti, specifica che la fattura deve contenere le seguenti indicazioni: “… e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente…”. Quindi la società deve fatturare la propria prestazione allo stesso soggetto sottoscrittore del mandato (il cliente, che beneficia della prestazione), che è l’unico soggetto legittimato a detrarsi l’IVA e a dedursi il costo.

Tuttavia, l’unico caso in cui il DPR 633/72 prevede la possibilità di fatturare ad un soggetto diverso dal cliente è il seguente:

In questo modo ai fini IVA si opera una finzione giuridica, per cui la singola operazione (prestazione di servizi dalla società al cliente) viene in realtà scissa in due:

– quella tra la società e il mandatario, in cui la società fattura con IVA la propria prestazione al mandatario;

– quella tra il mandante e il mandatario, in cui il mandatario ribalta al mandante la fattura ricevuta.

Ai fini delle imposte sul reddito, invece, non si genera la finzione giuridica sopra citata in ambito IVA: le operazioni compiute dal mandatario costituiscono dei meri rapporti finanziari privi di riflessi economici (l’unico riflesso economico che si produce in capo al mandatario è rappresentato dal compenso che gli spetta per l’attività prestata in favore del mandante), mentre costi e ricavi dell’operazione intermediata si determinano direttamente in capo ai soggetti che effettuano effettivamente lo scambio (come già detto, il cliente è l’unico soggetto legittimato a dedursi il costo).

Si consiglia di farsi dare e conservare una copia del contratto di mandato senza rappresentanza sottoscritto tra il mandante e il mandatario, in modo da poter giustificare in futuro il comportamento tenuto dalla società.

 

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