Ai fini I.V.A. l’operazione in questione ricade nella fattispecie del “commercio elettronico diretto”, che consiste nella cessione di beni virtuali o di servizi e che costituisce sempre e comunque una prestazione di servizi e consente alle parti di concludere la transazione con esecuzione del pagamento in linea.
Le operazioni che rientrano nel c.d. “commercio elettronico diretto” sono quelle che hanno per oggetto un bene o un servizio che è messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica. In tutti questi casi non si tratta di una cessione di beni ma di una prestazione di servizi, per cui è rilevante, ai fini delle determinazione del momento impositivo, quanto dettato dal comma 6 dell’art. 6, D.P.R. n.633/1972, che identifica come tale l’ultimazione della prestazione, salvo il caso in cui, anteriormente al suo verificarsi, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione di servizi deve intendersi effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Delineata brevemente la qualificazione giuridica dell’operazione oggetto del quesito, veniamo ad illustrare il regime I.V.A. nel caso in cui il soggetto passivo che eroga il servizio sia comunitario (lussemburghese).
In tal caso trova applicazione l’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972: il legislatore le considera, infatti, come prestazioni di servizi generiche e assoggetta le stesse al criterio generale di territorialità ai fini I.V.A.
La norma citata, dispone, per tali tipologie di prestazioni, il criterio della committenza: le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato “quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.”
Pertanto, l’acquisto di traffico telefonico da parte della società deve essere assoggettato ad I.V.A. in Italia, in quanto italiano è il committente (la società).
Il D.P.R. n.633/1972, all’art. 17, comma 2, dispone che per le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato gli obblighi ad esse relativi sono adempiuti dai committenti.
La norma disciplina il sistema del c.d. “reverse charge”: la società dovrà quindi provvedere ad integrare il documento ricevuto dal prestatore del servizio non residente con la relativa I.V.A., annotare la stessa sia nel registro acquisti che nel registro vendite, computare nella liquidazione periodica l’imposta sia a debito che a credito.
Dato che trattasi di prestazione di servizi resa da un soggetto comunitario a cui si applica il criterio generale della territorialità previsto per l’I.V.A., essa dovrà essere annotata negli elenchi INTRASTAT di periodo. Inoltre, per completezza, si segnala che il soggetto lussemburghese prestatore del servizio è presente nell’elenco VIES, per cui può legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie in regime di non imponibilità I.V.A.
Infine, essendo il Lussemburgo, limitatamente a determinate operazioni, un Paese a fiscalità privilegiata, l’operazione in questione deve essere riepilogata nelle comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate ex D.M. 30.03.2010 (c.d. comunicazione “Black-list”).