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DIGITALIZZAZIONE DELLE BOLLE DOGANALI NELL’ESPORTAZIONE E NEL TRANSITO

DIGITALIZZAZIONE DELLE BOLLE DOGANALI NELL’ESPORTAZIONE E NEL TRANSITO

In data 2 dicembre 2024 entra effettivamente in vigore il processo di digitalizzazione relativo alle modalità dichiarative per l’esportazione ed il transito. La dichiarazione doganale di esportazione e di transito richiederà di essere presentata unicamente in modalità elettronica come previsto dalle fasi funzionali del sistema unionale AES-PH1 E NCTS-PH5.
Ai fini di creare uniformità operativa, si andrà ad applicare in modo univoco e obbligatorio quanto già introdotto da giugno 2023 e finora applicato solamente in forma alternativa al precedente metodo (messaggi ET) ora sostituito con nuovi tracciati in formato xml, per l’export con dataset B e per il transito con dataset D.

Il passaggio coinvolge direttamente i dichiaranti doganali che devono inviare le dichiarazioni nel sistema informativo doganale AIDA2.0, e indirettamente gli esportatori, che possono accedere e scaricare i documenti di accompagnamento all’esportazione dal proprio cassetto doganale, così come già avviene per i prospetti dell’import (nel 2022 è stata avviata l’introduzione della digitalizzazione dei flussi documentali relativi alle importazioni).
Tale processo di cambiamento è stato graduale, infatti dall’8 giugno 2023 al 31 ottobre 2024 gli operatori potevano presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e di transito utilizzando alternativamente il tracciato ET o i nuovi tracciati Bx e Dx (unica eccezione per i nuovi tracciati Bx già obbligatori per le dichiarazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa, scortati dal documento e-AD, nell’ambito del sistema EMCS). Dal 1° novembre 2024 al 1° dicembre 2024 gli operatori possono ancora presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e di transito mediante il vecchio tracciato ET, limitatamente alla fascia oraria di disponibilità dalle ore 01:00 alle ore 13:00 di ogni giorno. Dal 2 dicembre 2024 il tracciato ET viene definitivamente dismesso e gli operatori dovranno utilizzare esclusivamente i nuovi tracciati Bx per l’export e Dx per il transito. Questo sistema richiede la firma elettronica e l’archiviazione digitale, in conformità con la normativa italiana sulla conservazione elettronica, facilitando la tracciabilità e la conformità normativa.

Nella seguente tabella vengono riportati i tracciati specifici per i diversi tipi di dichiarazioni:

Tabella dei nuovi tracciati di esportazione

B1 Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione
B2 Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo
B4 Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali
C1 Dichiarazione semplificata di Esportazione
C2 Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di Esportazione

Tabella dei nuovi tracciati di transito

D1 Regime speciale – dichiarazione di transito
D2 Regime speciale – dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo)
D4 Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito

 

Nella nuova versione reingegnerizzata di AIDA saranno distinte temporalmente le tre diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale di esportazione. In particolare, ogni bolletta doganale sarà “suddivisa” in tre momenti: registrazione, accettazione e attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo).

Tale approccio consentirà, tra l’altro, di accedere a banche dati esterne (es. Certex, Customs Decisions System, REX, ecc.), senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione doganale.

L’accettazione della dichiarazione sarà notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).

Gli esportatori, previa abilitazione al cassetto doganale in “Gestione documenti-dichiarazioni doganali”, hanno la possibilità di scaricare direttamente dal proprio cassetto doganale i documenti di esito delle operazioni in formato elettronico: il DAE, Documento di accompagnamento delle esportazioni, e il DAT, Documento di accompagnamento per il transito. Con il vecchio tracciato ET il DAE e il DAT, identificati da un codice MRN (Master Reference Number), erano scaricabili solo dai dichiaranti doganali. Con i nuovi tracciati i documenti rilasciati dalle dogane italiane saranno scaricabili, oltre che dai dichiaranti, anche dagli esportatori per facilitarli inoltre a reperire le prove necessarie ai fini della prova dell’esportazione. La conoscenza del codice MRN resta indispensabile all’export per verificare la notifica di uscita, in particolare l’ufficio doganale e la data di uscita fisica delle merci dall’Ue, valida per la chiusura dei movimenti ai fini doganali e fiscali (non imponibilità IVA). Il servizio di Tracciamento dei movimenti di esportazione e di transito è disponibile dal portale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le istruzioni di dettaglio per l’abilitazione al cassetto doganale tramite la propria identità digitale (SPID livello 2, CIE, CNS) sono disponibili sul portale unico di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (PUDM), nella sezione Servizi digitali, Modello Autorizzativo Unico MAU, dove sono contenute le istruzioni, i manuali, un tutorial con percorso semplificato guidato e un video dimostrativo.

La nuova procedura di esportazione introduce alcune importanti novità per gli esportatori:

Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR, rispetto all’attuale fase funzionale del progetto NCTS fase 4, la nuova (NCTS fase 5) prevede ulteriori funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato. La nuova procedura di transito consentirà:

Come sopra anticipato, non potrà più essere presentata la dichiarazione di esportazione abbinata al transito, sostituita invece dall’invio della dichiarazione di esportazione seguita dall’invio della dichiarazione di transito.

In tal caso, tutti gli articoli di una dichiarazione di esportazione devono essere ricompresi nella medesima dichiarazione di transito; viceversa, una dichiarazione di transito può fare riferimento a più dichiarazioni di esportazione. Inoltre, affinché possa essere indicata all’interno di una dichiarazione di transito una dichiarazione di esportazione deve essere preventivamente rilasciata dall’ufficio di esportazione.

 

La dichiarazione di esportazione seguita da transito esterno viene chiusa automaticamente al momento del rilascio del movimento di transito all’ufficio di partenza. In tal caso, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito. Diversamente, la dichiarazione di esportazione seguita da transito interno viene chiusa automaticamente al momento della conclusione del movimento di transito all’ufficio di destinazione. In tal caso, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Infine, il MRN di esportazione va indicato nella dichiarazione di transito:

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