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Determinazione della franchigia per rimborsi Iva esigibili senza garanzia

In sintesi, il beneficio della riduzione o annullamento della prestazione di garanzia nei rimborsi iva infrannuali si applica agli operatori che chiedono il rimborso trovandosi in uno di questi casi:

• effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con aliquota media inferiore a quella degli acquisti (articolo 30, comma 3, lettera a);

• esercitano operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 25% del volume d’affari (articolo 30, comma 3, lettera b).

Le imprese inoltre devono esercitare l’attività da almeno cinque anni, non avere ricevuto avvisi di accertamento o rettifica in ambito iva (oltre determinati limiti) e devono autocertificare che:

• il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40 per cento dall’ultimo bilancio approvato;

• non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40 per cento rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio (la norma non vale per le immobiliari);

• l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;

• sono stati eseguiti tutti i versamenti di contributi previdenziali e assicurativi.

Ciò premesso le norme prevedono inoltre che “l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente”.

Con riferimento alla modalità pratica di determinazione di tale importo, al solito quel che appare a prima vista semplice si presenta relativamente complesso.

In sintesi, in base alle spiegazioni fornite con la circolare 54/1999 e le risoluzioni 38/2001 e 10/2011, il limite annuo richiedibile a rimborso senza garanzia è dato dal 50% della seguente somma:

 

(+) Importi versati mediante modello F24 nel biennio 2009 – 2010 (con l’esclusione dei versamenti in compensazione);

(-) Rimborsi iva ottenuti senza presentazione di garanzie nel biennio 2009 – 2010;

(-) Eventuali rimborsi di tributi e contributi INPS ricevuti nel biennio 2009 – 2010.

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