D: Il comma 192 dell’art.1 legge 160-2019, dispone il credito d’imposta 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Nel caso di cumulo con il bonus sud a me pare la minore compensazione connessa alla concorrenza del risparmio d’imposta debba essere fatta gravare sul credito 4.0 piuttosto che sul bonus sud in quanto è la norma che regolamenta il primo che prevede la necessità di tenere conto del risparmio d’imposta connesso alla non imponibilità del credito 4.0 senza che vi sia un obbligo di rettifica del CIM. Chiedo un vostro parere.
R: Come già indicato in altre precedenti risposte, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.157/2021 ha chiarito che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0 (legge n. 160/2019, articoli da 184 a 197) non è un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale destinata a tutte le imprese.
Nella stessa risposta l’Agenzia ha affermato che il credito è cumulabile con il credito Sisma centro Italia, in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Il bonus investimenti al Sud è una misura che consiste in un credito d’imposta spettante per l’acquisto di beni impiegabili ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo aziendale ed è destinato a strutture produttive nelle «zone assistite» ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna e in determinati Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise. Tale bonus è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi.
Nel caso di specie la soluzione prospettata appare condivisibile in quanto, in caso di superamento del limite cumulabile tra i due crediti d’imposta (ovvero del costo sostenuto per l’acquisto del bene medesimo), è la norma che regola il credito d’imposta 4.0 a prevedere il divieto di superamento del costo sostenuto, tenuto conto altresì della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Pertanto, non sussiste la necessità di rettificare il modello CIM17 in quanto il bonus investimenti al Sud risulterà utilizzato fino a piena capienza.
Si segnala inoltre che lo stesso modello CIM17, alla sezione D, prevede la compilazione “nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altri aiuti di Stato”. Tuttavia, non essendo il credito d’imposta 4.0 un aiuto di stato, il quadro non va compilato.