ADM Associati

Credito d’imposta Tremonti quater – obbligo o meno di apposizione del visto di conformità

credito_dimposta_tremonti_quater_obbligo_o_meno_apposizione_visto_di_conformita

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: La Circ. 25/E del 25/09/14 prevede che siano esclusi dall’apposizione del visto di conformità i crediti aventi natura strettamente agevolativa. Si ritiene che tra tali crediti di natura agevolativa, per i quali non è necessario il visto di conformità se compensati in misura superiore ad Euro 5.000,00, rientri anche il credito d’imposta Tremonti quater compensabile con codice tributo 6856?

R: In merito al quesito sottoposto, dal momento che il credito d’imposta in oggetto non è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, bensì ha palesemente natura agevolativa (vedasi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, n. 5/E), si ritiene che, in relazione a quanto disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2014, n. 28/E, il suo utilizzo in compensazione nel modello F24 non rientri nel campo di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, a prescindere dall’importo compensato (inferiore o superiore al limite di euro 5.000,00). Nel caso in esame, pertanto, non dovrà essere apposto alcun visto di conformità sulla dichiarazione, ammesso che il suddetto obbligo non ricorra per effetto di altri crediti d’imposta. 

 

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it 

Exit mobile version