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Corretto trattamento contabile e fiscale di un documento emesso da un’agenzia viaggi per prenotazione di un soggiorno in occasione di una fiera in Germania

Premettiamo che alla prestazione in esame, effettuata dall’agenzia, non si rende applicabile il regime speciale ex art. 74-ter del D.P.R. n.633/1972 previsto per le agenzie di viaggio e turismo (dove l’I.V.A. è dovuta dall’agenzia di viaggio, che la determina con il metodo di deduzione “base da base”, con obbligo di emissione della fattura senza esposizione dell’I.V.A.), in quanto trattasi di un’attività di intermediazione  su singoli servizi e non della vendita di un “pacchetto turistico” completo. L’attività di intermediazione, svolta cioè dalle agenzie di viaggio in nome e per conto dei clienti (es. prenotazione di alberghi, viaggi, ecc.) è invece soggetta al regime ordinario I.V.A. (rivalsa e detrazione).

Tuttavia, anche se il servizio in questione è soggetto ad I.V.A., l’art. 2, comma 1, lett. ff) del D.P.R. n.696/1996 dispone l’esonero generale dall’obbligo di certificazione mediante fattura, ricevuta fiscale, o scontrino per “le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”. Tale esonero generale, opera, però, solamente nelle ipotesi di estrema marginalità economica, altrimenti vigono i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al D.P.R. n.696/1996, ovvero alternatività tra fattura, ricevuta fiscale e scontrino (circolare Agenzia Entrate n.328/E del 24.12.1997).           

Ad avviso di chi scrive, per la prestazione in questione, consistente nell’attività di mera intermediazione per la prenotazione di servizi (alberghi, biglietti aerei, ecc.) sussiste l’ipotesi di marginalità economica, in quanto nell’estratto conto rilasciato non sono evidenziate provvigioni (probabilmente l’agenzia le fatturerà all’albergo tedesco) o altri elementi che lascino trasparire un deciso guadagno economico da parte dell’agenzia. Pertanto, il rilascio dell’estratto conto (che tra l’altro contiene tutti gli elementi normativamente previsti per le ricevute fiscali) appare sostanzialmente come una procedura corretta. Infatti, come prescrive la normativa sopra citata nella prestazione resa dall’agenzia alla Società non esistono provvigioni da assoggettare ad I.V.A. nel regime ordinario ma solo spese d’albergo sostenute in nome e per conto della Società (anticipazioni in nome e per conto ex art.15 D.P.R. n.633/1972).

Ne consegue che il documento andrà rilevato solo in contabilità come operazione “fuori campo” e il costo sarà deducibile (con le proprie regole) in quanto tale estratto conto soddisfa i requisiti di certezza e determinabilità della spesa.

Infine, alcune considerazioni in materia di I.V.A. su prestazioni intracomunitarie di servizio.

Nel caso prospettato l’emissione della fattura compete all’albergo tedesco, il quale su richiesta della Società doveva emettere fattura ed evidenziare nella stessa l’I.V.A. tedesca. La prestazione, infatti, ricade all’interno dell’art.7-quater del D.P.R. n.633/1972, secondo il quale “la fornitura di alloggio nel settore alberghiero” viene considerata come imponibile I.V.A. in Italia quando l’immobile è situato all’interno del territorio dello Stato italiano. Dato che l’immobile è situato all’estero la prestazione è da considerarsi come imponibile ai fini I.V.A. in Germania.

Quindi nel caso in cui la Società avesse richiesto e ricevuto la fattura con I.V.A. tedesca avrebbe potuto attivare (se opportuno economicamente) la procedura di rimborso dell’imposta, ai sensi dell’art.38-bis1 del D.P.R. n.633/1972. Naturalmente in questo caso l’obbligo di registrazione contabile e l’imputazione della spesa a costo scatta in riferimento alla fattura e non all’estratto conto rilasciato dall’agenzia viaggi.

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