In linea generale, le spese di sponsorizzazione e pubblicità sono costi di periodo da imputare a conto economico nell’esercizio di sostenimento. In sede di chiusura dei bilanci, va attentamente valutata anche la competenza di queste spese; grande attenzione deve essere posta al contratto, in particolare nelle ipotesi di sponsorizzazioni legate a eventi o manifestazioni (ad esempio la stagione sportiva) che si svolgono a cavallo di due diverse annualità. In questa ipotesi, la ripartizione del costo dovrà avvenire rinviando parte della spesa all’esercizio futuro; in caso contrario, la deducibilità potrà essere ricondotta a una sola annualità.
Per quanto attiene la deduzione in dichiarazione dei redditi, è previsto che tali costi possano essere dedotti nell’esercizio di sostenimento (quindi in base al criterio di cassa), ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (a scelta del contribuente, in base all’articolo 108, comma 2, del Tuir).
Il Fisco, in fase di controllo, spesso contesta la deducibilità di questa tipologia di spesa individuando la mancata inerenza e l’antieconomicità dell’operazione, arrivando nei casi limite anche a mettere in dubbio l’esistenza della stessa o la sua sovrafatturazione (condotte, peraltro, penalmente rilevanti). A tal fine è necessario, sin dalla chiusura del bilancio, reperire la documentazione che attesti l’effettività del servizio reso. È fondamentale partire dalla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale dettagliare minuziosamente l’attività dello sponsor, le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi. Inoltre, è consigliabile evidenziare fra le premesse del contratto anche le ragioni commerciali (ritorno d’immagine, fattore territoriale, presenza di clienti/fornitori), che hanno indotto l’impresa a effettuare la sponsorizzazione. Vanno evitate descrizioni generiche (Rm 17 giugno 1992, n. 9/204). Allo stesso modo, sarà opportuno che la fattura emessa a comprova del costo sostenuto contenga un esplicito richiamo allo stesso contratto. A posteriori, bisognerà rintracciare anche la documentazione a supporto del costo sostenuto (inserzioni sui giornali, locandine pubblicitarie, striscioni sul campo sportivo, passaggi televisivi, abbinamenti sull’abbigliamento sportivo, fotografie degli eventi e così via) e ricondurla esattamente alle prestazioni identificate nel contratto originario.
Sarà fondamentale dimostrare la congruità della spesa sostenuta in relazione alle prestazioni svolte: spesso, infatti, l’Agenzia contesta l’inerenza del costo sotto il profilo quantitativo (l’antieconomicità e la congruità della spesa rispetto al volume d’affari). A tal fine, possono diventare elementi rilevanti anche la durata del contratto (intero anno solare o completa stagione sportiva), la ripetitività delle azioni svolte (in occasione di una pluralità di eventi) o ancora la presenza di tariffari dell’associazione legati a specifici eventi sponsorizzabili, in linea con quelli di mercato.
Si evidenzia, inoltre, che un’altra tendenza degli uffici accertatori è quella di riportare le spese di sponsorizzazione nell’alveo delle spese di rappresentanza piuttosto che in quelle di pubblicità, (limitandone quindi sia la deduzione del costo che la detrazione dell’IVA), tendenza purtroppo suffragata da parte della giurisprudenza (Cassazione). La Corte, infatti, ha affermato in ripetute occasioni che il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad un’ aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite; in ragione di ciò “le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza […] ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale” … “In quest’ottica non è sufficiente che la spesa sia debitamente documentata, ma occorre altresì che sia comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che, nello specifico contesto territoriale, possano ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi”. (Cass. n. 27482/14; 14252/14; 3433/12).
Una volta verificati i requisiti di inerenza suddetti e quelli documentali, riteniamo che il costo potrà essere totalmente deducibile come spesa di sponsorizzazione e pubblicità e l’IVA totalmente detraibile (il limite totale alla detrazione dell’IVA sussisterebbe solo se la spesa fosse qualificata di rappresentanza, ex art.19-bis1 co.1 lettera h).
E’ importante verificare se l’A.P.S. sia obbligata all’emissione della fattura con IVA o meno. Infatti, il regime speciale di cui alla Legge 398/1991 non prevede l’esonero dalla fatturazione proprio per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione.
Il regime di cui alla Legge n. 398/1991 prevede una serie di agevolazioni fiscali e contabili particolarmente rilevanti: introdotto inizialmente per le “associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva”, nel corso del tempo è stato ampliato a favore di altri soggetti.
Tra gli enti che vi possono aderire vengono ricomprese le associazioni senza fine di lucro (culturali, di promozione sociale, ecc.) e le pro loco, le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro nonché le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro.
Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione i comitati, le fondazioni e gli altri enti non aventi carattere associativo e privi dello scopo di lucro.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, l’applicazione del regime agevolato richiede l’esercizio di una specifica “opzione” essendo, comunque, subordinato al rispetto del limite quantitativo rappresentato dai proventi da attività commerciale conseguiti ovvero conseguibili.
La possibilità di fruire di tale regime richiede all’ente un’attenta valutazione circa il possesso dei requisiti di accesso previsti dalla norma: infatti, potranno applicare tali agevolazioni esclusivamente gli enti che, essendo già in possesso dei requisiti soggettivi, non abbiano realizzato, nel periodo d’imposta precedente la sua adozione, proventi commerciali superiori ad Euro 250.000 (si ricorda che non dovranno essere inclusi nel computo del predetto limite i proventi istituzionali né quelli de-commercializzati).
Si ricorda che, per gli enti di nuova costituzione, la scelta di optare o meno per tale regime dovrà essere valutata con attenzione in base al volume prospettico dell’attività commerciale da svolgersi: infatti, il limite in oggetto (Euro 250.000) dovrà essere rapportato a giorni in base al tempo intercorrente tra la data di prima applicazione del regime e la fine del periodo d’imposta in relazione al quale si è esercitata l’opzione.
Verificata la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) per l’accesso al regime in oggetto, l’ente associativo dovrà “manifestare” tale volontà nei modi e tempi previsti dalla norma: all’adozione di un comportamento concludente, proprio di un soggetto che applichi i dettami della Legge n. 398/1991, l’ente dovrà provvedere con la comunicazione dalla scelta operata sia alla SIAE, sia all’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 398/1991 gli enti che optano per tale regime sono liberati dall’obbligo della tenuta, relativamente alla attività commerciali svolte, delle scritture contabili di cui agli artt. 14 (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie e scritture ausiliarie di magazzino), 15 (inventario e bilancio), 16 (registro dei beni ammortizzabili), 18 (disciplina della contabilità semplificata) e 20 (scritture contabili degli enti non commerciali) sostituiti dal registro contribuenti IVA minori di cui al D.M. 11 febbraio 1997.
L’esonero si estende anche agli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, di registrazione, tenuta e conservazione dei registri fatture acquisto, fatture vendita/corrispettivi nonché alla presentazione della comunicazione dati IVA e della dichiarazione annuale IVA: infatti, per effetto dell’art. 1, n. 15) del D.M. 21 dicembre 1992, le associazioni che abbiano optato per tale regime di favore sono esonerate dagli obblighi di emissione di scontrini e ricevute fiscali.
Permane, tuttavia, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli accessi a manifestazioni a pagamento mediante biglietti o abbonamenti contrassegnati SIAE.
Nell’ambito del regime speciale IVA per gli intrattenimenti, contenuto nell’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile a tali enti per effetto del richiamo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 398/1991, è previsto esclusivamente l’obbligo di fatturazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione.
Pertanto l’obbligo di fatturazione per gli enti di cui alla Legge n. 398/1991 è limitato esclusivamente ai servizi per prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione.