La questione appare di non immediata soluzione, stante anche l’assenza di chiarimenti ufficiali.
Dal punto di vista “pratico” la situazione si presenta nei seguenti termini:
– la Società comunica all’assicurazione il mancato incasso di una posizione creditoria coperta dal versamento del premio;
– la Società stessa o (come è avvenuto in questo caso) la compagnia assicuratrice intraprende un’azione legale di recupero del credito;
– ancor prima che la procedura legale sia chiusa, la compagnia assicuratrice liquida alla Società la % di credito assicurata (stabilita nelle condizioni contrattuali);
– premesso che non si verifica mai una cessione del credito in oggetto, che rimane quindi sempre in capo alla Società, a questo punto si possono verificare due situazioni:
a. la procedura legale si chiude infruttuosamente: in questo caso non si verificano altri rapporti fra la Società e la compagnia assicuratrice;
b. la procedura legale conduce ad un recupero totale o parziale del credito: la Società incassa quindi la somma direttamente dal cliente e la compagnia assicuratrice chiede la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indennizzo (in proporzione alla % di credito che è stata recuperata).
Dal punto di vista dell’imposizione diretta, si pone il problema di coordinare quanto visto sopra con la norma dettata in tema di deducibilità delle perdite su crediti, in base alla quale viene richiesto che dette perdite risultino da “elementi certi e precisi”.
Nella pratica, come noto, si richiede che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali oppure che sia stata quantomeno intrapresa un’azione legale rimasta infruttuosa o che un legale dichiari la non convenienza nel procedere ad ulteriori azioni di recupero.
In questo caso specifico, quindi, la deduzione della perdita su crediti è subordinata all’esito di un’azione legale intrapresa non direttamente dalla Società bensì dalla compagnia assicuratrice.
Su questo punto si precisa che si dovrà attendere formale comunicazione dalla compagnia assicuratrice per informare dell’esito della procedura legale; fino a quel momento, quindi, la situazione rimane “sospesa” e non definita.
Per quanto riguarda infine l’aspetto contabile, riteniamo che anche in questo frangente l’elemento “dell’esistenza certa” della perdita svolga un ruolo fondamentale: infatti, fin tanto che questa non è comprovata, il corrispondente indennizzo non può essere considerato un ricavo certo a tutti gli effetti (non a caso la posizione di credito vantata nei confronti del cliente non può essere parzialmente chiusa, in quanto ancora in essere e non ceduta a soggetti terzi).
Di conseguenza alla luce di quanto esposto, riteniamo corretto collocare l’indennizzo assicurativo ricevuto in una posta patrimoniale di debito (ad esempio: “acconti per indennizzo assicurativo”) che potrà essere stornata, e/o girocontata solo al termine dell’intero iter, una volta avuta conoscenza dell’esito dell’azione esperita.
Ipotizzando quindi l’esistenza di un credito verso cliente per 100, coperto da assicurazione all’85%, avremo:
a) al momento della liquidazione del sinistro da parte della compagnia:
DARE Banca c/c Euro 85
AVERE Acconti per indennizzo assicurativo clienti (conto di Stato Patrimoniale) Euro 85
b) al momento della comunicazione da parte della compagnia della impossibilità di recuperare il credito:
DARE Perdita su crediti (o Fondo svalutazione crediti se capiente) Euro 100
AVERE Cliente Euro 100
DARE Acconti per indennizzo assicurativo clienti Euro 85
AVERE Indennizzo assicurativo (conto di Ricavo) Euro 85
OPPURE c) in caso di recupero di tutto il credito a seguito dell’azione legale intrapresa:
DARE Acconti per indennizzo assicurativo Euro 85
AVERE Banca c/c Euro 85
Qualora invece l’azione legale intrapresa portasse a recuperare solo una parte del credito, andrebbe mandata a perdita su crediti (o a storno del fondo svalutazione) la parte non recuperata.
Ulteriori precisazioni:
a) le scritture indicate non cambierebbero nel caso in cui l’azione legale venisse intrapresa direttamente dalla Società;
b) in base a quanto scritto sopra, la perdita su crediti che dovesse essere rilevata risulterebbe fiscalmente deducibile ai fini IRES (in quanto supportata da elementi certi e precisi);
c) ai fini IRAP la perdita su crediti risulta invece, come sempre, indeducibile.
Ciò potrebbe portare a pensare che l’indennizzo assicurativo ricevuto risulti, per converso, non tassato ai fini IRAP. Tuttavia autorevole dottrina sottolinea come ciò non accada, dal momento che resta pienamente deducibile il premio assicurativo pagato a fronte dell’indennizzo stesso;
d) da un punto di vista civilistico, eventuali crediti già liquidati dalla compagnia assicurativa, dei quali al termine dell’esercizio non si sia ancora chiusa la procedura legale, dovrebbero rientrare nel conteggio al fine della imputazione a bilancio del fondo svalutazione crediti.