ADM Associati

Conseguenze fiscali e ravvedimento operoso omessa registrazione fattura intra

Una Società Cliente ci ha chiesto quali siano le conseguenze fiscali e la procedura di regolarizzazione (ravvedimento operoso) nel caso della mancata registrazione nei termini ordinari di una fattura per servizi emessa da un fornitore comunitario, tenuto conto anche della presentazione dei modelli Intrastat.

In particolare, la fattura in questione è relativa a dei servizi di prototipazione, prestati e pagati nove mesi prima rispetto alla data in cui la Società Cliente ha realizzato di non averla prontamente registrata.

In merito al quesito che Ci è stato sottoposto, riepiloghiamo di seguito quali sono le conseguenze, in termini sanzionatori, del comportamento adottato ed i possibili rimedi.

Premettiamo che la prestazione di servizi si intende effettuata nel momento in cui è ultimata o, se antecedente, nel momento in cui è pagata. Nel caso di specie, non sussistono dubbi sul momento di effettuazione dell’operazione posto che sia la fattura, sia la sua tempestiva trasmissione alla controparte committente, nonché il pagamento della stessa sono intervenuti all’interno della medesima mensilità (nove mesi prima rispetto al momento in cui il Cliente ha realizzato di dover procedere alla registrazione).

Pertanto, è da quest’ultima data che dovevano decorrere i termini consueti di: (i) integrazione della fattura con IVA; (ii) registrazione della stessa; (iii) successiva dichiarazione dell’operazione negli elenchi Intrastat di competenza.

In relazione al caso di specie, si evidenzia che l’assolvimento dell’imposta con il meccanismo di reverse charge è stato posto in essere con un ritardo di nove mesi rispetto agli ordinari termini previsti dalla disciplina IVA. Si ricorda che la fattura, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, co. 2, DPR 633/72 e degli artt. 46 e 47, D.L. 331/93 (convertito, con modificazioni, dalla L. 427/93), deve essere integrata con IVA e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In un’ipotesi come quella prospettata, la disciplina IVA contempla l’applicazione di una specifica sanzione, disciplinata dall’art. 6, co. 9-bis, D. Lgs. 471/1997, il quale prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro nel caso in cui il cessionario o il committente ometta di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile.

Alla fattispecie sopra esposta è, tuttavia, applicabile il meccanismo del ravvedimento operoso, ex art. 13, D. Lgs. 472/1997, al fine di sanare la posizione della società.

Infatti, l’art. 13, co. 1, lett. b), stabilisce che la sanzione è ridotta “ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”. In generale, ai sensi del primo comma del sopracitato articolo, la riduzione della sanzione è subordinata al fatto che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”, come nel caso in oggetto.

Il ravvedimento, dunque, può essere effettuato pagando, mediante F24, l’importo di euro 63 (1/8 di 500 euro in quanto il versamento avviene entro l’invio della dichiarazione IVA relativa all’esercizio), utilizzando, per la sanzione, il codice tributo 8904.

Per completezza, rammentiamo che le sanzioni, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 472/1997, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione della posizione del contribuente mediante l’istituto del ravvedimento operoso; a titolo di esempio, si sarebbe dovuto corrispondere un importo pari ad un nono della sanzione minima nel caso in cui “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, fosse avvenuta entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore […]”.

Infine, per quanto riguarda gli elenchi Intrastat, non è possibile presentare un modello Intrastat integrativo ma dovrà essere presentato nuovamente un modello Intra-quater indicando nel frontespizio il periodo in cui si sarebbe dovuta comunicare l’operazione, ossia il mese in cui è stato ultimato il servizio ed è pervenuta la relativa fattura, e dovrà essere contestualmente pagato un F24 con codice tributo 8911, per euro 63 (1/8 della sanzione minima pari ad euro 500, ai sensi dell’art. 11, co. 4, D. Lgs. 471/1997).

 

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale.

Exit mobile version