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Competenza temporale ritenute in caso di giorni valuta

La soluzione alla problematica posta verte sulla corretta individuazione di cosa debba intendersi per “data di pagamento”, visto che contestualmente deve operarsi la ritenuta, e che da tale data scatta l’obbligo di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

In particolare, alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 25 D.P.R. n. 600/1973, 8 comma 1, n. 1) D.P.R. n. 602/1973 e 18 D.Lgs. n. 241/1997, nonché dell’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, si deve considerare come rilevante la data in cui il disponente ha inoltrato l’ordine di bonifico alla propria banca (data dell’operazione).

Di conseguenza, il versamento della ritenuta dovrà avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è manifestato l’ordine di inoltro di bonifico alla banca, senza tener conto dei giorni di valuta applicati dalla banca: questo è un aspetto che deriva solo da questioni di rendicontazione esistenti tra banca e società, ma che non comporta riflessi fiscali di nessun genere.

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