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Compensazione verticale: nessun obbligo di apposizione del visto di conformità

compensazione verticale, nessun obbligo di apposizione del visto di conformità

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: In presenza di credito IRES 2016 superiore a € 5.000,00, si chiede se è possibile compensare detto credito con l’importo dovuto quale primo e secondo acconto IRES 2017 che trova capienza nel credito IRES 2016 e, se in presenza di tale compensazione esposta in F24, si rende necessario apporre il visto di conformità nel Modello Redditi 2017 periodo d’imposta 2016.

R: In merito al quesito sottoposto, si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2014, n. 10/E, par. 9.1, ha evidenziato che l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità si applica solamente alle compensazioni di cui all’art. 17, D.Lgs. 241/1997, ossia alle cosiddette compensazioni orizzontali o esterne tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che avvengono necessariamente tramite modello F24; vedasi pure la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25/09/2014, n.28/E, par.6, nel punto in cui chiarisce che non rileva l’utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della medesima imposta (cosiddetta compensazione verticale o interna). Pertanto, nel caso in oggetto, sarà possibile procedere con la compensazione del saldo a credito IRES (periodo d’imposta 2016) con gli acconti previsti per il periodo d’imposta 2017 senza apporre alcun visto di conformità. Infine, si evidenzia che nell’ipotesi di compensazione verticale (casistica di cui al quesito) non è necessario effettuare la stessa mediante la presentazione di un modello F24; in tale situazione, nel Quadro RN ed RX del Modello Redditi SC 2017 risulta il credito da compensare internamente con gli acconti, mentre l’importo del credito non compensato in dichiarazione potrà essere compensato in F24 per l’eventuale eccedenza.

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