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Classificazione reddituale corrispettivo vendita legname

E’ bene premettere che la soluzione al quesito posto si risolve unicamente andando a verificare se il corrispettivo incassato dal contribuente persona fisica rientra in una delle categorie di reddito identificate all’art. 6 del TUIR. Se così non fosse tale componente positiva non sarebbe fiscalmente rilevante ai fini del calcolo IRPEF.

Infatti, l’art. 1 del TUIR (D.P.R. n.917/1986) definisce come presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche “il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”(reddito di impresa, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiario, di capitale e diverso).

Escluso, per la natura e il contesto in cui si origina il corrispettivo incassato, che si tratti di reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di capitale, devono svolgersi alcune considerazioni in merito alle categorie dei redditi fondiari e dei redditi diversi.

All’interno del TUIR, nell’art. 32, viene disciplinata la fattispecie reddituale agraria, sottospecie questa, insieme al reddito dominicale e a quello dei fabbricati, della categoria dei redditi fondiari. Più precisamente, al comma 2 di detto articolo, il legislatore ha disposto che rientrano tra le attività agricole quelle “dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura.” Il reddito agrario, ai sensi della norma citata, viene determinato su base catastale, in base a delle precise tariffe, stabilite dal legislatore.

Si tratta, quindi, di stabilire se il corrispettivo incassato dal contribuente persona fisica sia avvenuto a fronte dell’esercizio di un’attività rientrante nella nozione di silvicoltura: in caso positivo, lo stesso rientrerà nella categoria dei redditi agrari, o altrimenti ci si dovrà spostare nella categoria residuale dei redditi diversi, in particolare in quella di cui alla lettera i) dell’art. 67 del TUIR. In tal senso, infatti, l’attività in questione assumerebbe i connotati di un’attività industriale, dotata del requisito della commercialità secondo quanto disposto dall’art. 2195 del Codice Civile.

A riguardo, precisiamo che l’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR include nella categoria dei redditi diversi quelli “derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.

Ora, la silvicoltura consiste nella riproduzione del bosco, nella sua cura e conservazione e va tenuta distinta dall’attività di disboscamento o di mera estrazione del legname.

La semplice attività di estrazione del legno, mediante l’abbattimento degli alberi ed il taglio del legname, senza alcuna cura della conservazione della produttività del bosco, non può, invece, essere considerata attività di selvicoltura, bensì costituisce un’attività industriale.

E’ necessario, quindi, capire se sussiste un’opera del silvicoltore che conduca le piante alla maturità per il taglio, ossia che a monte dell’estrazione del legname siano state svolte delle attività mirate alla riproduzione e alla conservazione del bosco nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche: in tal caso il corrispettivo in esame verrà attratto tra i redditi agrari ex art. 32 del TUIR, in quanto attività riconducibile alla selvicoltura. Inoltre, si tenga conto del fatto che nello specifico caso il contribuente è stato sollecitato dal Comune e dall’Ente forestale competente al parziale taglio degli alberi costituendi il bosco.

Viceversa, se il contribuente persona fisica non ha svolto nessun tipo di attività diretta alla riproduzione e conservazione del bosco, ma si sia limitato solamente a far disboscare e a vendere il legname a terzi, il corrispettivo incassato non può che rientrare tra i redditi diversi di cui al già citato art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.

Tuttavia, prima di concludere la trattazione del quesito, c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, ossia quello relativo all’occasionalità nello svolgimento di questo tipo di operazioni.

In parole brevi, svolgere un’attività in via occasionale significa che la stessa è di tipo sporadico, saltuario, non abituale. L’occasionalità, quindi, si contrappone all’abitualità.

In merito, se su un piano squisitamente tecnico la linea di discrimine è abbastanza chiara, la distinzione fra attività abituale e occasionale non è sempre agevole: la questione, pertanto, non può che essere risolta caso per caso, con specifico riferimento alla singola fattispecie. Si pensi, ad esempio, al fatto che un’attività svolta ciclicamente nel tempo o stagionalmente è comunque abituale, non rilevando ai fini della distinzione il carattere della continuatività.

Tornado al caso specifico, stabilire se l’attività sia abituale o occasionale ha dei risvolti giuridici ed operativi non indifferenti, in particolare;

Pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della categoria reddituale di appartenenza del corrispettivo in questione, è necessario indagare bene che tipo di attività configura l’estrazione e la cessione di legname, nonché se siamo in presenza di un’attività svolta occasionalmente o abitualmente. Come si può ben vedere, infatti, le conseguenze sono assai diverse.

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